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Il Presidente del Consiglio impugna la legge valdostana sui parchi faunistici sostenendo che invada la competenza statale esclusiva in materia ambientale. La Corte dichiara le questioni inammissibili perché il ricorso non aveva chiarito quale regime costituzionale applicare: lo Statuto speciale o l’art. 117 Cost.
Di cosa si tratta
La Regione Valle d’Aosta aveva approvato una legge che disciplinava i requisiti per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio dei parchi faunistici (strutture zoologiche in cui sono custoditi animali selvatici). Lo Stato aveva impugnato la legge sostenendo che la custodia di animali selvatici in strutture zoo rientrasse nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, in attuazione di una direttiva comunitaria del 1999 e del d.lgs. n. 73/2005 che la recepiva.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3 e 4 della legge regionale valdostana n. 34/2006, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente) e all’art. 2, lettera d), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta (competenza primaria regionale in materia di fauna), in relazione alla direttiva 1999/22/CE.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni inammissibili per difetto di prospettazione. Il Governo ricorrente non aveva chiarito se i parametri da applicare fossero le norme dello Statuto speciale — che attribuisce alla Valle d’Aosta competenza primaria in materia di fauna — oppure le norme generali dell’art. 117 Cost. proprie delle Regioni ordinarie. Questa ambiguità non era meramente formale, ma incideva sulla sostanza della censura.
Il principio
Nei ricorsi in via principale, il Governo deve indicare con precisione quale sia il parametro costituzionale rilevante, distinguendo tra il regime dello statuto speciale regionale e le norme generali del Titolo V della Costituzione. L’omissione di tale specificazione comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di prospettazione.
Domande e risposte
Cosa sono i parchi faunistici ai fini di questa sentenza?
Strutture equiparate ai giardini zoologici secondo la direttiva comunitaria 1999/22/CE: luoghi in cui animali selvatici vivi vengono custoditi e mostrati al pubblico per almeno sette giorni all’anno. Il d.lgs. n. 73/2005 ne aveva recepito la disciplina in Italia.
Perché la Valle d’Aosta ha uno statuto speciale?
Perché è una regione autonoma riconosciuta dalla legge costituzionale n. 4 del 1948, che le attribuisce potestà legislativa primaria in alcune materie, tra cui la fauna. Questo regime speciale si sovrappone alle norme generali del Titolo V Cost., creando complessità quando lo Stato vuole intervenire.
La Regione Valle d’Aosta poteva disciplinare i parchi faunistici?
La Corte non si è pronunciata nel merito. Avrebbe dovuto chiarire se prevalesse la competenza primaria regionale sulla fauna (statuto speciale) o la competenza esclusiva statale sull’ambiente (art. 117). Questa risposta resta aperta dopo la pronuncia del 2008.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.