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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittima una norma pugliese che consentiva il mantenimento annuale di strutture precarie su aree demaniali balneari in deroga ai vincoli paesaggistici: le Regioni non possono introdurre deroghe agli strumenti uniformi di protezione ambientale come l’autorizzazione paesaggistica, materia di competenza esclusiva statale.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia, con una norma inserita nella legge finanziaria regionale 2007, aveva introdotto il comma 4-bis nell’art. 11 della legge regionale 17/2006 sulla tutela e uso della costa. Tale norma permetteva alle strutture precarie e amovibili, funzionali alle attività turistico-ricreative su aree demaniali, di rimanere in piedi tutto l’anno in deroga ai vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorrente censurava il comma 4-bis dell’art. 11 della l. reg. Puglia 17/2006 (introdotto dalla l. reg. 10/2007) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4-bis. Ha ricordato che le norme statali del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) – che impongono l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi su aree costiere – costituiscono standard uniformi di tutela ambientale che le Regioni non possono derogare unilateralmente, neppure nell’esercizio delle proprie competenze concorrenti in materia turistica e di demanio marittimo.

Il principio

Le Regioni, anche nelle materie di competenza concorrente o residuale, non possono introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi previsti dalla legislazione statale – come l’autorizzazione paesaggistica – la cui disciplina, ricadendo nella tutela dell’ambiente ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., è riservata in via esclusiva allo Stato.

Domande e risposte

Cosa sono le strutture “precarie e amovibili” sugli arenili?

Sono strutture leggere e smontabili (ombrelloni, cabine, barrette, pedane, chioschi) collocate sulle aree in concessione demaniale per l’esercizio di stabilimenti balneari. In genere devono essere rimosse a fine stagione, ma la norma pugliese consentiva di tenerle tutto l’anno senza autorizzazione paesaggistica.

Perché serve l’autorizzazione paesaggistica per interventi sulle coste?

Perché i territori costieri entro 300 metri dalla battigia sono sottoposti per legge a vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1, lett. a, d.lgs. 42/2004). Qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi richiede quindi l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio, in aggiunta ad eventuali concessioni edilizie.

Le Regioni possono prevedere agevolazioni per le strutture balneari?

Sì, nelle materie di loro competenza (turismo, demanio marittimo regionale), ma non possono esonerare dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, che rimane disciplina esclusiva statale. Le semplificazioni procedurali sono ammissibili, le deroghe sostanziali ai vincoli di tutela no.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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