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La Corte ha restituito gli atti alle Corti d’appello e alla Corte militare d’appello che avevano sollevato questioni sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato (art. 443, comma 1, c.p.p.), alla luce della sentenza n. 320/2007 che aveva già risolto questioni analoghe.
Di cosa si tratta
La legge 46/2006 aveva modificato anche l’art. 443 c.p.p., escludendo la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento emesse all’esito del giudizio abbreviato. La Corte militare d’appello di Napoli e le Corti d’appello di Torino, Brescia, Bari e Venezia avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale per violazione dei principi di uguaglianza, parità tra le parti e obbligatorietà dell’azione penale.
La questione di legittimità costituzionale
Le rimettenti censuravano l’art. 443, comma 1, c.p.p. (come modificato dall’art. 2, l. 46/2006) e gli artt. 2 e 10 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui escludeva l’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, rilevando che la sentenza n. 320/2007 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, c.p.p. (nella parte in cui escludeva l’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento nel rito abbreviato) e dell’art. 10, comma 2, della l. 46/2006. I rimettenti dovevano rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce di quella pronuncia.
Il principio
La restituzione degli atti al giudice rimettente costituisce lo strumento con cui la Corte segnala che una pronuncia sopravvenuta ha modificato il quadro normativo di riferimento, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della fondatezza della questione originariamente sollevata.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 443 c.p.p.?
L’art. 443 c.p.p. disciplina le impugnazioni nel giudizio abbreviato. Prima della riforma del 2006 consentiva al PM di appellare le sentenze di proscioglimento; la legge 46/2006 eliminava tale facoltà, equiparando la disciplina al rito ordinario.
Qual era la particolarità del caso della Corte militare d’appello di Napoli?
La Corte militare segnalava l’irragionevolezza interna del regime transitorio: il PM aveva già ottenuto, in appello, l’ammissione di nuove prove decisive, circostanza che nel nuovo sistema avrebbe consentito di coltivare l’impugnazione, ma il vecchio appello veniva ugualmente dichiarato inammissibile per effetto dell’art. 10 l. 46/2006.
Cosa aveva deciso la sentenza n. 320/2007 della Corte costituzionale?
La sentenza n. 320/2007 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che escludevano l’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento (sia nel rito ordinario che nel rito abbreviato), ripristinando di fatto un sistema più bilanciato tra le parti processuali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle armi
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
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