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La Corte decide sui ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento contro i commi 587-591 e 1221 dell’art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007). Dichiara inammissibili le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza; le restanti questioni sono riservate a separate pronunce.
Di cosa si tratta
Le Province autonome di Bolzano e Trento avevano impugnato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 ritenendo che limitassero la loro autonomia finanziaria e organizzativa garantita dallo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
La questione di legittimità costituzionale
Le Province autonome di Bolzano e Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 587 a 591 e 1221 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione (Provincia di Bolzano) e agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione e allo Statuto speciale (Provincia di Trento).
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le questioni relative ai commi 587-591 e 1221 per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza nei giudizi di impugnazione in via principale. Le restanti questioni sollevate con i medesimi ricorsi sono riservate a separati giudizi.
Il principio
Nei giudizi in via principale promossi da Regioni o Province autonome, la motivazione sulla rilevanza deve spiegare perché la norma impugnata lede concretamente le attribuzioni del ricorrente; l’impugnazione generica non è sufficiente.
Domande e risposte
Cosa sono i giudizi in via principale?
Sono i giudizi in cui Stato, Regioni o Province autonome impugnano direttamente una legge davanti alla Corte costituzionale, senza che vi sia un processo ordinario pendente.
Le Province autonome hanno una tutela speciale?
Sì, lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige e le norme di attuazione garantiscono una sfera molto ampia di autonomia legislativa e finanziaria, ma essa deve essere rispettata anche dalle leggi finanziarie statali.
Le disposizioni della finanziaria sono state poi annullate?
Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione; il merito delle restanti è stato riservato ad altre pronunce.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della PA
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