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La Corte ha in parte dichiarato inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 in materia di imposta comunale sulla pubblicità. La norma che prevede la solidarietà tributaria tra il committente e l’esecutore della pubblicità non viola i principi costituzionali.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Piacenza, nel corso di un giudizio relativo a un avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per il 2006, aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993. La norma prevede che il committente e l’esecutore della pubblicità siano obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha impugnato l’art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 53, 76 e 111 della Costituzione. Le questioni riguardavano i profili di uguaglianza, difesa, presunzione di innocenza, capacità contributiva, delega legislativa e giusto processo applicati alla responsabilità solidale nell’imposta sulla pubblicità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente manifestamente infondata la questione, distinguendo i vari profili. Le censure riferite a parametri come l’art. 27 Cost. (presunzione di innocenza) erano non pertinenti all’obbligazione tributaria solidale. Le questioni sui profili di uguaglianza e di capacità contributiva erano manifestamente infondate perché la solidarietà tributaria tra committente ed esecutore non equivale a presunzione di colpevolezza.
Il principio
La solidarietà tributaria tra committente ed esecutore di pubblicità è una scelta del legislatore compatibile con la Costituzione: non viola la capacità contributiva perché non impone un tributo a chi non ha realizzato il presupposto, ma attribuisce la responsabilità solidale per un’obbligazione già sorta. La presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) attiene alla materia penale, non a quella tributaria.
Domande e risposte
Cos’è la solidarietà tributaria?
In presenza di solidarietà tributaria, più soggetti sono obbligati al pagamento dello stesso tributo: il fisco può rivolgersi a ciascuno di essi per l’intero importo. Nel caso dell’imposta sulla pubblicità, rispondono sia chi ha commissionato la pubblicità sia chi l’ha materialmente realizzata.
L’art. 27 della Costituzione si applica al diritto tributario?
No, secondo la Corte: la presunzione di non colpevolezza è un principio del diritto penale, non del diritto tributario. Le obbligazioni tributarie solidali non equivalgono a sanzioni penali e non richiedono l’accertamento della colpevolezza del debitore.
Come funziona l’imposta comunale sulla pubblicità?
Il d.lgs. n. 507/1993 disciplina l’imposta sui messaggi pubblicitari visibili al pubblico su tutto il territorio del comune. L’imposta è dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari tramite forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro del giudizio
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro del giudizio
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