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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica. Il conflitto riguarda la restituzione degli atti dopo una sentenza della Corte costituzionale su un precedente conflitto e l’applicabilità dell’insindacabilità parlamentare.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Roma, nell’ambito di un procedimento penale, aveva chiesto alla Corte di pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 68 Cost. (insindacabilità parlamentare) a dichiarazioni di un senatore. Dopo precedenti pronunce della Corte, la Corte d’appello riproponeva il conflitto.

La questione

La Corte d’appello di Roma ha proposto conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Senato della Repubblica, con riferimento all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità parlamentare) a dichiarazioni rese da un senatore. La Corte era chiamata a valutare soltanto l’ammissibilità del ricorso.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione, riconoscendo la legittimazione soggettiva della Corte d’appello come potere dello Stato competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario. Dispone che la cancelleria notifichi l’ordinanza e l’atto introduttivo al Senato affinché possa costituirsi.

Il principio

L’ammissibilità del conflitto di attribuzione presuppone che il ricorrente sia un potere dello Stato competente a dichiarare definitivamente la volontà del proprio potere e che esista un atto suscettibile di ledere la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita.

Domande e risposte

Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È il procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. il potere giudiziario) contesta che un altro potere (es. il Parlamento) abbia invaso le sue attribuzioni costituzionali.

Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

L’art. 68 Cost. stabilisce che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il conflitto di attribuzione serve a stabilire se una certa dichiarazione ricada in questo ambito.

Cosa succede dopo l’ammissibilità?

La Corte fissa l’udienza per la trattazione nel merito del conflitto, sentendo entrambi i poteri in contraddittorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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