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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 737/1981, che nel procedimento disciplinare a carico del personale di pubblica sicurezza limita la difesa a un appartenente alla stessa amministrazione. La situazione è distinta da quella dei magistrati e la previsione rientra nella discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

Un dipendente dell’amministrazione di pubblica sicurezza, condannato penalmente per falso e successivamente destituito, impugnava il provvedimento disciplinare lamentando di non aver potuto farsi assistere da un avvocato del libero foro. Il TAR Sicilia sollevava questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania ha sollevato questione di legittimità dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui consente al dipendente di pubblica sicurezza di farsi assistere esclusivamente da un difensore appartenente alla propria amministrazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La disciplina del procedimento disciplinare per il personale di P.S. si distingue da quella dei magistrati (oggetto della sentenza n. 497/2000): il legislatore gode di ampia discrezionalità nella qualificazione dei procedimenti disciplinari e le garanzie difensive possono essere calibrate diversamente senza violare gli artt. 3 e 24 Cost.

Il principio

Il diritto di difesa nel procedimento disciplinare amministrativo può essere modulato dal legislatore, purché garantisca all’incolpato strumenti minimi di tutela; la limitazione all’assistenza interna all’amministrazione non è di per sé incostituzionale se la situazione dell’incolpato è diversa da quella dei magistrati.

Domande e risposte

Il personale di P.S. non può farsi difendere da un avvocato esterno?

Secondo la norma vigente al momento della sentenza, nel procedimento disciplinare può essere assistito solo da un dipendente della stessa amministrazione; la Corte ha ritenuto ciò non incostituzionale.

Qual è la differenza con i magistrati?

La sentenza n. 497/2000 aveva dichiarato illegittima la stessa limitazione per i magistrati, ma la Corte distingue le due categorie per le diverse caratteristiche del rapporto di servizio.

Il datore di lavoro pubblico può sempre limitare il diritto al difensore esterno?

No: la discrezionalità legislativa ha dei limiti; ma nel caso specifico la Corte ha ritenuto non superati quei limiti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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