Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedevano la possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di istruzione preventiva (assunzione preventiva di prove). L’omissione creava una disparità ingiustificata rispetto ai procedimenti cautelari aventi contenuto sostanziale.

Di cosa si tratta

L’istruzione preventiva è uno strumento processuale che consente di assumere prove (testimonianze, accertamenti tecnici) prima che il processo di merito venga instaurato, quando vi è urgenza di conservarle. Il codice di procedura civile prevedeva la reclamabilità solo per alcune categorie di provvedimenti cautelari, ma non per il rigetto dell’istanza di istruzione preventiva. Chi si vedeva negata la prova non aveva un rimedio immediato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Chieti ha sollevato questione di legittimità degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. in riferimento alla Costituzione, nella parte in cui non estendevano il meccanismo del reclamo al provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva di mezzi di prova ex artt. 692 e 696 c.p.c.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione fondata. Esiste una disparità strutturalmente irragionevole tra i procedimenti cautelari che incidono direttamente su diritti sostanziali (sempre reclamabili) e l’istruzione preventiva (non reclamabile), pur essendo entrambi strumenti cautelari del processo civile. La Corte ha quindi esteso il reclamo anche al rigetto dell’istruzione preventiva.

Il principio

Il provvedimento con cui il giudice rigetta l’istanza di assunzione preventiva di mezzi di prova (artt. 692 e 696 c.p.c.) deve essere reclamabile: l’omessa previsione del reclamo viola il diritto di difesa e crea un’irragionevole disparità all’interno della disciplina cautelare civile.

Domande e risposte

Cos’è l’istruzione preventiva e quando si usa?

Si usa quando si teme che una prova (testimonianza di persona anziana o malata, accertamento su un bene che potrebbe deteriorarsi) rischi di non essere più disponibile nel momento in cui il processo di merito inizi. Il giudice può assumere la prova «in via preventiva» per conservarla.

Cosa si può fare ora se il giudice rigetta la domanda di istruzione preventiva?

Grazie a questa sentenza, è possibile proporre reclamo avverso il rigetto, ottenendo un riesame da parte di un collegio diverso dal giudice che ha rigettato l’istanza.

Perché prima il reclamo non era previsto per il rigetto?

La disciplina codicistica prevedeva il reclamo soltanto per i provvedimenti che concedevano o revocavano misure cautelari aventi un contenuto sostanziale (sequestri, inibitorie), non per il diniego di strumenti probatori come l’istruzione preventiva.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.