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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Lucca sull’art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge finanziaria 2007 riguardante il ricalcolo delle pensioni dei ragionieri iscritti alla Cassa nazionale di previdenza. Il giudice rimettente non chiedeva di risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma di avallare una specifica interpretazione della norma tra quelle possibili.
Di cosa si tratta
Alcuni ragionieri iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza (CNPR) avevano presentato domanda di pensione di anzianità e contestato il ricalcolo dell’importo disposto dalla Cassa in applicazione di proprie delibere. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 763, secondo periodo, l. n. 296/2006) aveva introdotto una disposizione interpretativa che la Cassa applicava per rideterminare le pensioni già liquidate. Il Tribunale di Lucca aveva dubitato della legittimità costituzionale di questa disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lucca ha impugnato l’art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 38 della Costituzione, sostenendo che la norma ledesse l’affidamento dei pensionati nella sicurezza giuridica e peggiorasse retroattivamente il trattamento previdenziale già maturato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile anche l’intervento fuori termine di alcuni soggetti terzi e, nel merito, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il giudice rimettente aveva illustrato diverse letture ermeneutiche della norma e chiedeva alla Corte di avallare una tra esse; questo non costituisce un dubbio di legittimità costituzionale ma una richiesta di interpretazione vincolante che non è di competenza della Corte.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente, invece di denunciare un vizio costituzionale della norma, chiede alla Corte di scegliere tra interpretazioni alternative tutte plausibili, trasformando così il giudizio in un’impropria consulenza ermeneutica.
Domande e risposte
Cos’è la Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri (CNPR)?
È l’ente previdenziale privato che gestisce le pensioni dei ragionieri e periti commerciali iscritti all’albo. Il trattamento pensionistico è determinato dallo statuto e dai regolamenti della Cassa, oltre che dalla legge.
Cosa prevede l’art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007?
La norma è una disposizione interpretativa in materia di casse previdenziali privatizzate. Il secondo periodo (quello censurato) riguardava il calcolo della pensione e stabiliva criteri che la Cassa dei ragionieri applicava anche retroattivamente, con effetti peggiorativi per i già pensionati.
Perché la Corte costituzionale non può “scegliere” l’interpretazione giusta?
La Corte non è un organo di nomofilachia (funzione della Cassazione) né un organo consultivo. Essa giudica solo se una norma viola la Costituzione; l’interpretazione del testo spetta ai giudici ordinari e alla Cassazione.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza sociale; parametro invocato per la tutela dei trattamenti pensionistici già maturati
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza delle norme
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.