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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP del Tribunale di Milano contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Carlo Taormina sulle dichiarazioni offensive verso un Procuratore della Repubblica. La Corte ha poi ordinato la notifica del ricorso alla Camera per procedere nella fase di merito.
Di cosa si tratta
Il deputato Carlo Taormina aveva rilasciato dichiarazioni televisive e ad agenzie di stampa giudicate offensive dell’onore della dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo, Procuratore della Repubblica di Aosta. La Camera dei deputati aveva deliberato che tali dichiarazioni erano insindacabili ex art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il GIP di Milano, che stava giudicando il deputato per diffamazione, ha sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Milano ha impugnato la delibera della Camera dei deputati del 2 agosto 2007 (Doc. IV-quater, nn. 19 e 20), sostenendo che le dichiarazioni del deputato Taormina – rese fuori dall’aula parlamentare nel corso di trasmissioni televisive – non costituivano esercizio di funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e che la delibera di insindacabilità menomava la sua sfera di attribuzioni giurisdizionali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto. Sul piano soggettivo, ha riconosciuto che sia il GIP sia la Camera sono poteri dello Stato legittimati al conflitto. Sul piano oggettivo, ha confermato che la delibera di insindacabilità poteva ledere le attribuzioni giurisdizionali del giudice. Ha quindi disposto la notifica del ricorso alla Camera per il prosieguo in fase di merito.
Il principio
In fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la Corte verifica solo l’esistenza in astratto di un conflitto costituzionale, senza pronunciarsi nel merito. È sufficiente che il ricorrente denunci la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza di un atto adottato dall’altro potere.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
È il procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (ad es. un giudice) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia usurpato o menomato le sue attribuzioni costituzionali. È disciplinato dagli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87/1953.
Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili?
L’art. 68, primo comma, Cost. garantisce l’insindacabilità solo per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Secondo la giurisprudenza della Corte, le dichiarazioni extra-parlamentari sono coperte solo se costituiscono sostanziale riproduzione di atti tipicamente parlamentari (es. discorsi in aula, interrogazioni).
Qual è la differenza tra ammissibilità e merito del conflitto?
Nella fase di ammissibilità la Corte verifica in camera di consiglio se il conflitto è astrattamente configurabile. Se sì, dispone la notifica e procede alla fase di merito, dove decide nel contraddittorio delle parti se l’attribuzione è stata effettivamente lesa.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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