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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca in relazione alla questione sull’art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, che impone il rito camerale per le controversie derivanti dal fallimento. Il mutato quadro normativo richiedeva una nuova valutazione da parte del rimettente.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Lucca era stato investito di una controversia promossa dalla curatela del fallimento del Calzaturificio Fiorina s.p.a. contro la Cassa di Risparmio di Prato, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di rimesse sul conto corrente bancario effettuate dopo la dichiarazione di fallimento. La questione riguardava l’applicabilità del rito camerale (artt. 737-742 c.p.c.) a tale tipologia di controversia, introdotta dalla riforma del diritto fallimentare del 2006.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come sostituito dall’art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (riforma delle procedure concorsuali), nella parte in cui impone il rito camerale per le controversie derivanti dal fallimento.

La decisione della Corte

La Corte, con relatore il giudice Paolo Maria Napolitano, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca. Il successivo mutamento del quadro normativo di riferimento — intervenuto con ulteriori modifiche alla disciplina delle procedure concorsuali — imponeva al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale devono essere valutate in relazione al quadro normativo vigente al momento della decisione. Quando il legislatore interviene sulle norme oggetto di una questione pendente, la Corte restituisce gli atti al rimettente affinché questi verifichi se la questione mantenga rilevanza e fondamento alla luce del nuovo testo normativo.

Domande e risposte

Cos’è il rito camerale nelle controversie fallimentari?

Il rito camerale è una procedura semplificata, regolata dagli artt. 737-742 del codice di procedura civile, caratterizzata da minori garanzie formali rispetto al processo ordinario. La riforma fallimentare del 2006 aveva esteso il rito camerale alle controversie derivanti dal fallimento, suscitando dubbi sulla compatibilità con le garanzie del giusto processo.

Perché il rimettente dubitava della costituzionalità del rito camerale per le controversie fallimentari?

Il Tribunale di Lucca riteneva che il rito camerale non garantisse adeguatamente il contraddittorio, la parità delle armi e le garanzie del giusto processo previste dall’art. 111 Cost., oltre ad essere potenzialmente irragionevole (art. 3 Cost.) e a violare la delega legislativa (art. 76 Cost.).

Cosa è cambiato nel quadro normativo?

Successivamente all’ordinanza di rimessione, il legislatore era intervenuto nuovamente sulla disciplina delle procedure concorsuali, modificando le norme sul rito applicabile alle controversie fallimentari. Questo mutamento richiedeva che il rimettente rivalutasse se la questione mantenesse rilevanza e fondatezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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