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Con la sentenza n. 165 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento a artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. La norma è stata giudicata compatibile con la Costituzione.
Di cosa si tratta
Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento a artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. La Corte ha esaminato nel merito la questione e ha ritenuto la disposizione compatibile con la Costituzione, rigettando la questione come non fondata.
La questione di legittimità costituzionale
È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata da Giudice di pace, in riferimento a artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale. La norma censurata è compatibile con artt. 3, 24 e 27 della Costituzione: il legislatore ha operato scelte rientranti nella sua discrezionalità, nel rispetto dei limiti costituzionali.
Il principio
L’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente responsabile dell’infrazione stradale (art. 126-bis, comma 2, CdS) non viola gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione: la norma è ragionevole e non impone un’autoincriminazione incompatibile con le garanzie costituzionali.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 165/2008?
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La norma è stata giudicata compatibile con artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
Cosa significa che una norma è dichiarata non fondata?
Una questione è dichiarata non fondata quando la Corte esamina nel merito la compatibilità della norma con la Costituzione e la trova conforme ai parametri invocati. La norma rimane in vigore e continua ad essere applicata.
Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?
Le sentenze della Corte Costituzionale affrontano il merito della questione di legittimità. Possono dichiarare l’illegittimità (accoglimento), rigettare la questione (rigetto/non fondatezza), o adottare pronunce interpretative (additive, sostitutive, manipolative). Le ordinanze sono riservate alle decisioni processuali e ai casi di manifesta inammissibilità.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.
La pronuncia n. 165/2008 ha effetti nel mio procedimento?
Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.
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