Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 32 del Testo Unico sull’edilizia popolare ed economica del 1938, che non prevede un termine massimo per la notifica del decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’inammissibilità era dovuta a un difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Belluno doveva decidere sull’opposizione di Christian Dal Pont a un decreto ingiuntivo emesso dall’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) di Belluno per il pagamento di canoni e oneri accessori. Il decreto era stato notificato oltre sei mesi dopo la sua emissione, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto in via generale per i decreti ingiuntivi ordinari dall’art. 644 c.p.c.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Belluno ha sollevato questione di legittimità dell’art. 32 del r.d. n. 1165 del 1938, nella parte in cui non prevede un termine massimo per la notificazione del decreto ingiuntivo nel procedimento speciale per il recupero dei canoni ERP, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione perché il giudice rimettente si era limitato ad affermare che la sentenza n. 159 del 1969 della Corte costituzionale non era da sola sufficiente a supportare un’interpretazione conforme, senza adeguatamente motivare le ragioni per cui la norma non potesse essere interpretata in senso costituzionalmente orientato.
Il principio
Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare non solo la rilevanza ma anche la non manifesta infondatezza della questione, che include la verifica dell’impossibilità di una interpretazione conforme a Costituzione. Se questa verifica manca o è insufficiente, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 32 del r.d. n. 1165 del 1938?
Disciplina il procedimento speciale per il recupero dei canoni non pagati dagli assegnatari di alloggi di edilizia popolare ed economica, prevedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo senza tuttavia fissare un termine massimo per la sua notificazione, a differenza della regola generale dell’art. 644 c.p.c.
Cosa aveva già deciso la Corte nel 1969 su questa norma?
Con la sentenza n. 159 del 1969 la Corte aveva dichiarato illegittima la stessa norma nella parte in cui fissava termini diversi per il pagamento dei canoni e l’opposizione al decreto rispetto a quelli ordinari. Non aveva però affrontato il problema del termine di notifica del decreto.
La mancanza del termine è ancora un problema per i conduttori ERP?
La questione non è stata risolta nel merito da questa ordinanza. Il conduttore destinatario di un decreto ingiuntivo per canoni ERP notificato molti mesi dopo la sua emissione rimane in una posizione di incertezza circa la validità di tale notifica tardiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza rispetto al regime del decreto ingiuntivo ordinario
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa del debitore ingiunto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.