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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal GIP del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Tiziana Maiolo riguardo al dott. Gian Carlo Caselli.
Di cosa si tratta
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza stava procedendo per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell’on. Tiziana Maiolo, per un articolo pubblicato sul quotidiano Libero nel maggio 2001 in cui si esprimevano giudizi critici sul dott. Gian Carlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica di Palermo. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle opinioni erano espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Monza ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 12-13 novembre 2003 (doc. IV-quater, n. 91) con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. le opinioni espresse dall’on. Maiolo nell’articolo pubblicato su Libero. Il GIP sosteneva che quell’articolo non rientrava nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
La decisione della Corte
La Corte, con relatore la giudice Maria Rita Saulle, ha dichiarato il conflitto ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, disponendo la notifica dell’atto introduttivo e dell’ordinanza alla Camera dei deputati. Si tratta di una pronuncia processuale di ammissibilità, che consente la prosecuzione del giudizio sul conflitto nel merito.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere contesta che un altro potere abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. In questo caso, il GIP ritiene che la delibera parlamentare di insindacabilità abbia compresso le sue prerogative giurisdizionali in un procedimento penale.
Domande e risposte
Cosa è l’insindacabilità parlamentare di cui all’art. 68 Cost.?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia tutela la libertà del mandato parlamentare ma si applica solo agli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, non a qualsiasi dichiarazione del parlamentare.
Cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si verifica quando un potere dello Stato (nel caso, l’autorità giudiziaria) ritiene che un altro potere (la Camera dei deputati) abbia usurpato o menomato le sue attribuzioni costituzionali. La Corte costituzionale è l’organo competente a risolvere tali conflitti.
Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato “ammissibile”?
La dichiarazione di ammissibilità è una fase preliminare: la Corte verifica che il conflitto sia astrattamente configurabile e che i soggetti coinvolti siano “poteri dello Stato” ai sensi della Costituzione. L’ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito, che avviene in una successiva fase del giudizio.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare, norma al centro del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.