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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 164 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21/2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie). La Corte non è entrata nel merito, rilevando carenze nei presupposti processuali dell’ordinanza di rimessione.

Di cosa si tratta

Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21/2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie). La Corte, nella sentenza n. 164/2008, ha verificato i presupposti processuali della questione e ha ritenuto che l’ordinanza di rimessione non soddisfi i requisiti di rilevanza o di adeguata motivazione richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21/2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), sollevata da Corte d’appello di Cagliari, in riferimento a art. 108 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. L’inammissibilità può dipendere da: difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, difetto di incidentalità, o assenza delle condizioni processuali di accesso.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina regionale sarda sul referendum sulle leggi statutarie sono inammissibili: il giudice rimettente non ha adeguatamente argomentato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, requisito imprescindibile per l’accesso alla Corte.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 164/2008?

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21/2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie). Non ha pertanto esaminato nel merito la conformità della norma alla Costituzione.

Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

Una questione è dichiarata manifestamente inammissibile quando mancano i presupposti processuali per l’esame nel merito: ad esempio, difetto di rilevanza nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, o assenza di incidentalità. In questi casi la Corte non si pronuncia sulla conformità a Costituzione della norma.

Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

Le sentenze della Corte Costituzionale affrontano il merito della questione di legittimità. Possono dichiarare l’illegittimità (accoglimento), rigettare la questione (rigetto/non fondatezza), o adottare pronunce interpretative (additive, sostitutive, manipolative). Le ordinanze sono riservate alle decisioni processuali e ai casi di manifesta inammissibilità.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

La pronuncia n. 164/2008 ha effetti nel mio procedimento?

Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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