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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Alessandria per una nuova valutazione della questione sulla revoca del permesso di soggiorno per mancata convivenza. Il mutato quadro normativo richiede una rivalutazione da parte del giudice rimettente.
Di cosa si tratta
Un cittadino albanese aveva ottenuto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con il coniuge italiano, ma tale permesso era stato revocato per accertata mancata convivenza. Il Tribunale di Alessandria aveva sollevato dubbi di costituzionalità sull’art. 30, comma 1-bis del Testo Unico sull’immigrazione, che prevede la revoca automatica in caso di mancata convivenza, sostenendo una disparità di trattamento rispetto ai cittadini di altri Stati UE.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Alessandria ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), aggiunto dall’art. 29, comma 1, della legge n. 189 del 2002, nella parte in cui prevede la revoca del permesso di soggiorno per familiare straniero del cittadino italiano in caso di mancata convivenza, in asserita disparità rispetto alla disciplina più favorevole applicabile ai familiari di cittadini UE.
La decisione della Corte
La Corte, con relatore la giudice Maria Rita Saulle, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Alessandria. Il mutato quadro normativo intervenuto successivamente all’ordinanza di rimessione impone al giudice a quo di valutare se la questione mantenga rilevanza e fondamento alla luce delle nuove disposizioni.
Il principio
Quando il quadro normativo di riferimento muta in modo significativo dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo assetto normativo.
Domande e risposte
Cosa succede se uno straniero con permesso per motivi familiari non convive con il coniuge?
L’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari quando venga accertata la mancata o cessata convivenza con il coniuge cittadino italiano, salvo che dallo stesso non siano nati figli.
Perché il giudice rimettente riteneva la norma discriminatoria?
Il Tribunale di Alessandria sosteneva che i familiari di cittadini italiani fossero trattati più sfavorevolmente rispetto ai familiari di cittadini di altri Stati UE, cui si applica la disciplina del d.P.R. n. 54 del 2002, che non prevede analoga causa di revoca automatica.
Cosa significa “restituzione degli atti” al giudice rimettente?
Significa che la Corte non decide nel merito la questione, ma la rimanda al giudice che l’aveva sollevata, chiedendogli di rivalutare se il dubbio di costituzionalità sia ancora attuale dopo le modifiche normative intervenute.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro invocato dal rimettente
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