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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 162 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (convertito dalla legge n. 88/2005, disposizioni urgenti in materia di enti locali), sollevata in riferimento a artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione. La norma è stata giudicata compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (convertito dalla legge n. 88/2005, disposizioni urgenti in materia di enti locali), in riferimento a artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione. La Corte ha esaminato nel merito la questione e ha ritenuto la disposizione compatibile con la Costituzione, rigettando la questione come non fondata.

La questione di legittimità costituzionale

È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (convertito dalla legge n. 88/2005, disposizioni urgenti in materia di enti locali), sollevata da Commissione tributaria provinciale, in riferimento a artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La norma censurata è compatibile con artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione: il legislatore ha operato scelte rientranti nella sua discrezionalità, nel rispetto dei limiti costituzionali.

Il principio

La norma che affida ai comuni la raccolta e trasmissione all’Agenzia del territorio delle variazioni catastali non viola gli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione: il legislatore può attribuire ai comuni funzioni amministrative catastali nel rispetto del principio di buon andamento.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 162/2008?

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (convertito dalla legge n. 88/2005, disposizioni urgenti in materia di enti locali). La norma è stata giudicata compatibile con artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione.

Cosa significa che una norma è dichiarata non fondata?

Una questione è dichiarata non fondata quando la Corte esamina nel merito la compatibilità della norma con la Costituzione e la trova conforme ai parametri invocati. La norma rimane in vigore e continua ad essere applicata.

Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

Le sentenze della Corte Costituzionale affrontano il merito della questione di legittimità. Possono dichiarare l’illegittimità (accoglimento), rigettare la questione (rigetto/non fondatezza), o adottare pronunce interpretative (additive, sostitutive, manipolative). Le ordinanze sono riservate alle decisioni processuali e ai casi di manifesta inammissibilità.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

La pronuncia n. 162/2008 ha effetti nel mio procedimento?

Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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