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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dai delegati dei Comuni dell’Altipiano dei Sette Comuni (Vicentino), che lamentavano l’omessa presentazione al Parlamento del disegno di legge di distacco dalla Regione Veneto e aggregazione al Trentino-Alto Adige, nonostante l’esito positivo del referendum. I soggetti ricorrenti non erano «poteri dello Stato» legittimati al conflitto.
Di cosa si tratta
I Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo (l’«Altipiano dei Sette Comuni», in provincia di Vicenza) avevano promosso e vinto un referendum per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Trentino-Alto Adige. L’art. 45, quarto comma, della legge n. 352/1970 imponeva al Ministro dell’interno di presentare entro sessanta giorni il disegno di legge parlamentare previsto dall’art. 132 Cost. Il Ministro non lo aveva fatto, e i delegati dei Comuni avevano sollevato conflitto.
La questione di legittimità costituzionale
Francesco Valerio Rodeghiero (delegato dei Comuni) e Francesco Frattolin (coordinatore dell’«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione») hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro dell’interno per la mancata presentazione del disegno di legge, lamentando la violazione dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara il conflitto inammissibile: i ricorrenti non sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 134 Cost. e della legge n. 87/1953. Il conflitto di attribuzione tra poteri è uno strumento riservato ai poteri supremi dello Stato (Parlamento, Governo, magistratura nella sua indipendenza istituzionale): singoli cittadini o comitati referendari non possono proporlo.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ex art. 134 Cost. è ammissibile solo quando il ricorrente sia un «potere dello Stato» nel senso tecnico-costituzionale del termine: un organo costituzionale o di rilevanza costituzionale che abbia una sfera di attribuzioni proprie da difendere. I delegati di Comuni o i comitati referendari non hanno tale qualità.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È uno dei giudizi affidati alla Corte Costituzionale (art. 134 Cost.) che si instaura quando un potere dello Stato lamenti che un altro potere abbia invaso o leso la propria sfera di attribuzioni costituzionali. Classici esempi: conflitto tra Parlamento e magistratura (es. sui casi di insindacabilità) o tra Governo e Corte di cassazione.
Perché i delegati dei Comuni non potevano promuoverlo?
Perché i Comuni e i comitati referendari non sono «poteri dello Stato» nel senso richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. Possono essere legittimati come «soggetti» del conflitto solo organi che esercitano attribuzioni costituzionalmente garantite in modo autonomo rispetto agli altri poteri.
Come si può allora far valere l’omessa presentazione del disegno di legge?
Si tratta di un problema politico-costituzionale non facilmente aggredibile in via giurisdizionale. I Comuni potrebbero agire attraverso i propri rappresentanti istituzionali o sollecitare l’intervento parlamentare, ma non tramite il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale.
Norme collegate
- Art. 132 della Costituzione — distacco di Comuni da una Regione e aggregazione a un’altra
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