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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge regionale del Piemonte n. 32/2006 sulle «discipline bio-naturali del benessere». Regolare le professioni, anche quelle non sanitarie e non riconosciute dallo Stato, è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, non delle Regioni.

Di cosa si tratta

La Regione Piemonte aveva approvato una legge che disciplinava le «discipline bio-naturali del benessere» (pratiche naturali non sanitarie come aromaterapia, riflessologia, tecniche energetiche), prevedendo percorsi formativi e un elenco regionale degli operatori. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che la regolamentazione delle professioni spetta allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia «professioni» di competenza legislativa concorrente (principi fondamentali riservati allo Stato).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge regionale, e, in via consequenziale, degli artt. 1, 4, 7 e 8, ovvero dell’intera legge. Il Piemonte ha ecceduto i limiti della competenza concorrente: la regolamentazione delle professioni — anche di quelle non ordinistiche e non sanitarie — appartiene ai principi fondamentali che solo lo Stato può fissare.

Il principio

La materia «professioni» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. include qualsiasi attività professionale organizzata — anche non sanitaria e non riconosciuta — che richieda requisiti formativi e un sistema di accesso. I principi fondamentali di tale materia spettano al legislatore statale; le Regioni non possono istituire autonomamente categorie professionali né definirne i requisiti.

Domande e risposte

Cosa sono le discipline bio-naturali del benessere?

Sono pratiche e tecniche non sanitarie volte al benessere della persona (es. riflessologia, aromaterapia, shiatsu). La legge piemontese intendeva riconoscerle e regolamentarle a livello regionale, prevedendo corsi formativi e un elenco degli operatori abilitati.

Perché la Regione non poteva farlo?

L’art. 117, terzo comma, Cost. riserva allo Stato la fissazione dei principi fondamentali in materia di professioni. La Corte ha chiarito che tale riserva copre tutte le attività professionali organizzate, anche quelle non sanitarie e non riconosciute da albi nazionali.

La legge è stata annullata in tutto?

Sì. La Corte, dopo aver dichiarato incostituzionali le disposizioni direttamente censurate (artt. 2, 3, 5 e 6), ha esteso la pronuncia in via consequenziale alle restanti disposizioni (artt. 1, 4, 7 e 8), che perdevano senso senza il nucleo normativo invalidato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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