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La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge regionale del Piemonte n. 32/2006 sulle «discipline bio-naturali del benessere». Regolare le professioni, anche quelle non sanitarie e non riconosciute dallo Stato, è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, non delle Regioni.
Di cosa si tratta
La Regione Piemonte aveva approvato una legge che disciplinava le «discipline bio-naturali del benessere» (pratiche naturali non sanitarie come aromaterapia, riflessologia, tecniche energetiche), prevedendo percorsi formativi e un elenco regionale degli operatori. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che la regolamentazione delle professioni spetta allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia «professioni» di competenza legislativa concorrente (principi fondamentali riservati allo Stato).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge regionale, e, in via consequenziale, degli artt. 1, 4, 7 e 8, ovvero dell’intera legge. Il Piemonte ha ecceduto i limiti della competenza concorrente: la regolamentazione delle professioni — anche di quelle non ordinistiche e non sanitarie — appartiene ai principi fondamentali che solo lo Stato può fissare.
Il principio
La materia «professioni» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. include qualsiasi attività professionale organizzata — anche non sanitaria e non riconosciuta — che richieda requisiti formativi e un sistema di accesso. I principi fondamentali di tale materia spettano al legislatore statale; le Regioni non possono istituire autonomamente categorie professionali né definirne i requisiti.
Domande e risposte
Cosa sono le discipline bio-naturali del benessere?
Sono pratiche e tecniche non sanitarie volte al benessere della persona (es. riflessologia, aromaterapia, shiatsu). La legge piemontese intendeva riconoscerle e regolamentarle a livello regionale, prevedendo corsi formativi e un elenco degli operatori abilitati.
Perché la Regione non poteva farlo?
L’art. 117, terzo comma, Cost. riserva allo Stato la fissazione dei principi fondamentali in materia di professioni. La Corte ha chiarito che tale riserva copre tutte le attività professionali organizzate, anche quelle non sanitarie e non riconosciute da albi nazionali.
La legge è stata annullata in tutto?
Sì. La Corte, dopo aver dichiarato incostituzionali le disposizioni direttamente censurate (artt. 2, 3, 5 e 6), ha esteso la pronuncia in via consequenziale alle restanti disposizioni (artt. 1, 4, 7 e 8), che perdevano senso senza il nucleo normativo invalidato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni in materia di professioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.