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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla recidiva obbligatoria (art. 99, primo e terzo comma, c.p.) per difetto di motivazione sulla rilevanza, e manifestamente infondata quella sul quarto comma. Il meccanismo dell’aumento fisso di pena per i recidivi reiterati non viola di per sé gli artt. 3, 25 e 27 Cost.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Genova giudicava una persona accusata di detenzione di stupefacenti con l’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La legge n. 251/2005 (c.d. legge ex-Cirielli) aveva trasformato l’aumento di pena per la recidiva da facoltativo a obbligatorio e in misura fissa. Il giudice chiedeva se ciò violasse i principi di uguaglianza, legalità e rieducazione della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Genova ha impugnato l’art. 99, primo, terzo e quarto comma, del codice penale, come modificato dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede aumenti di pena in misura fissa anziché «fino alla» misura stessa, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sui commi primo e terzo per carenza di motivazione sulla rilevanza: il giudice a quo non ha spiegato perché, nel caso concreto, il meccanismo impugnato incidesse sull’esito del giudizio. Per il quarto comma (recidiva reiterata), la questione è dichiarata manifestamente infondata: la Corte ha già ritenuto non irragionevole un aumento obbligatorio e fisso per i recidivi più pericolosi.
Il principio
Il giudice rimettente che solleva una questione di legittimità costituzionale deve indicare le ragioni per cui la norma è rilevante nel giudizio principale; in difetto, la questione è inammissibile. L’inasprimento sanzionatorio obbligatorio per la recidiva reiterata non è di per sé irragionevole.
Domande e risposte
Cos’è la recidiva reiterata?
Si ha recidiva reiterata quando chi ha già subito una condanna per un precedente reato ne commette un altro e è già recidivo. La legge n. 251/2005 ha reso obbligatorio l’aumento di pena nei casi più gravi.
Perché la questione sui commi primo e terzo è stata dichiarata inammissibile?
Il GUP non ha spiegato in modo sufficiente in che modo la norma impugnata avrebbe influito sulla decisione del caso concreto, requisito indispensabile perché la Corte possa pronunciarsi nel merito.
Il risultato cambia qualcosa per i recidivi reiterati?
No: la Corte ha già chiarito in precedenti pronunce che un aumento fisso di pena per i recidivi reiterati non è incostituzionale. Il giudice non ha margini di discrezionalità nell’applicazione di tale aumento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza della pena
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
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