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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dai promotori di tre referendum abrogativi sulla legge elettorale (cosiddetto Porcellum). Lo scioglimento anticipato delle Camere e la conseguente sospensione automatica dei referendum non violano le attribuzioni costituzionali dei promotori.

Di cosa si tratta

Dopo che la Corte aveva dichiarato ammissibili tre referendum abrogativi contro la legge elettorale n. 270/2005, il Governo aveva fissato la data del 18 maggio 2008, ma il giorno successivo le Camere erano state sciolte. La sospensione automatica del referendum prevista dall’art. 34, secondo comma, della legge n. 352/1970 aveva fatto slittare la consultazione di almeno un anno. I promotori (prof. Guzzetta, prof. Segni, on. D’Amico) avevano presentato ricorso per conflitto di attribuzioni.

La questione

Conflitto di attribuzioni tra i promotori del referendum (come organo costituzionale attivatore della sovranità popolare) e il Governo e le Camere. Oggetto: deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2008 che fissava la data del referendum e automatica sospensione ex art. 34, secondo comma, legge n. 352/1970.

La decisione della Corte

Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito oggettivo. L’atto di indizione del referendum non incide sulla sfera di attribuzioni costituzionali del comitato promotore: la scelta del Governo sul quando indire il referendum è discrezionale, e non spetta ai promotori sindacare le specifiche modalità organizzative. Analogamente, la sospensione automatica prevista dalla legge non viola attribuzioni costituzionalmente garantite dei promotori, non essendo rinvenibile alcuna norma che attribuisca rilievo costituzionale all’interesse a una “sollecita celebrazione”.

Il principio

Il comitato promotore del referendum ha il diritto allo svolgimento della consultazione una volta completata la procedura di verifica della legittimità e ammissibilità, ma non ha il diritto di sindacare le scelte governative sulle modalità organizzative, inclusa la data di indizione. Non è configurabile un conflitto di attribuzioni basato sull’asserito interesse a votare “in tempi ragionevoli” se la legge non attribuisce rilievo costituzionale a tale interesse.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 34 della legge n. 352/1970 sulla sospensione?

In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum già indetto si sospende automaticamente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali. I termini riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alle elezioni, con effetto di un rinvio di almeno un anno.

Perché la Corte ha ritenuto inammissibile il conflitto?

Perché manca il requisito oggettivo: non è configurabile un conflitto di attribuzioni se l’atto contestato (indizione del referendum) non incide su attribuzioni costituzionalmente garantite del promotore. La discrezionalità governativa sulla data di indizione appartiene alla sua sfera di competenza.

I referendum sulla legge elettorale sono stati poi effettuati?

No: per la legislatura successiva il Parlamento approvò alcune modifiche alla legge elettorale, e i referendum furono dichiarati non più ammissibili perché parzialmente superati dalle novelle legislative.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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