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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri sull’art. 2, comma 1, della legge regionale Basilicata n. 1/2006, relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Le censure erano generiche e non dimostravano un’incompatibilità concreta tra la norma regionale e quella statale.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata aveva fissato con propria legge gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, differenziando le aliquote per provenienza e natura dei rifiuti. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che i criteri regionali di classificazione dei rifiuti fossero difformi da quelli stabiliti dalla legge statale, che fa riferimento alle tipologie di discarica anziché alla natura dei rifiuti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, sostenendo che la norma regionale invadesse la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per genericità delle censure. L’illegittimità costituzionale della norma regionale può conseguire solo a un’incompatibilità concreta con quella statale (tassare rifiuti esclusi, non tassare rifiuti tassati, o applicare aliquote fuori dai limiti). Il ricorrente non aveva dimostrato quale di questi profili di incompatibilità concreta ricorresse nel caso di specie.
Il principio
Il ricorso in via principale deve identificare con precisione il profilo di incompatibilità tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta; la mera difformità di criteri classificatori non integra di per sé l’illegittimità costituzionale, occorrendo dimostrare che la norma regionale superi i limiti minimi o massimi del tributo statale o assoggetti a tassazione categorie escluse.
Domande e risposte
Cos’è il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi?
Si tratta di un tributo istituito dalla legge statale (art. 3, comma 29, l. n. 549/1995) e determinato dalle Regioni entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge statale; le entrate confluiscono in fondi regionali per la gestione dei rifiuti.
Perché la Regione Basilicata aveva un suo sistema di classificazione?
La Regione Basilicata aveva adottato criteri basati sulla provenienza e sulla natura dei rifiuti (estrattivi, edilizi, speciali pericolosi, ecc.), anziché sulle tipologie di discarica; questo non necessariamente genera un contrasto con la legge statale, che pure deve essere dimostrato in concreto.
La norma regionale era già stata abrogata al momento della decisione?
Sì: l’art. 2, comma 1, l. reg. Basilicata n. 1/2006 era stato abrogato dalla l. reg. n. 16/2007 con effetto dal 4 ottobre 2007; tuttavia l’interesse del ricorrente permaneva per il periodo di vigenza della norma (2005-2007).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, con competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario
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