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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 2, lettera e) della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 20/2007, che includeva tra gli incompatibili con la carica di consigliere regionale i professori, i ricercatori e i titolari di contratti di insegnamento universitario. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul Rettore dell’Università.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva disciplinato con propria legge le cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale, includendo tra i soggetti ineleggibili il Rettore dell’Università della Valle d’Aosta e, tra gli incompatibili, i professori, i ricercatori e i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati nella regione. Il Governo aveva impugnato entrambe le disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale l’art. 2, commi 1, lettera s), e 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 7 agosto 2007, n. 20, per violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, sostenendo che le norme limitassero ingiustificatamente il diritto di elettorato passivo dei soggetti indicati.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 2, lettera e) (incompatibilità dei docenti), poiché per i professori e i ricercatori universitari non sussistono esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare la limitazione del diritto di elettorato passivo: né il contatto con gli studenti determina situazioni di metus publicae potestatis o di captazione del consenso elettorale. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 2, comma 1, lettera s) (ineleggibilità del Rettore), in quanto la particolare posizione istituzionale del Rettore – nomina governativa, funzioni di rappresentanza, interazioni con gli organi regionali – giustifica la limitazione.

Il principio

L’ineleggibilità e l’incompatibilità con cariche elettive sono eccezionali e devono essere giustificate da un adeguato interesse pubblico; la semplice funzione docente universitaria non integra le condizioni che legittimano una compressione del diritto di elettorato passivo garantito dall’art. 51 Cost.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità?

L’ineleggibilità preclude la candidatura e l’eventuale elezione risulta nulla; l’incompatibilità non impedisce la candidatura ma, se si è eletti, impone di scegliere tra la carica elettiva e l’altra funzione incompatibile entro un termine prefissato.

Perché il Rettore può essere dichiarato ineleggibile?

Il Rettore è nominato con decreto del Ministro e presiede gli organi accademici con funzioni di rappresentanza dell’università; questa posizione istituzionale, con le sue interazioni con gli organi regionali, giustifica il timore di influenze sul risultato elettorale.

La Valle d’Aosta può dettare norme più restrittive in materia elettorale?

La Regione autonoma Valle d’Aosta, ai sensi del proprio statuto speciale, può disciplinare le cause di ineleggibilità e incompatibilità in armonia con la Costituzione, ma non può introdurre restrizioni del diritto di elettorato passivo prive di adeguata giustificazione costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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