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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 l. n. 366/2001 e degli artt. 2-17 d.lgs. n. 5/2003 sul rito societario, sollevata dal giudice relatore del Tribunale di Napoli, per le stesse ragioni già indicate nell’ordinanza n. 404/2007 relativa a questioni identiche dello stesso remittente.
Di cosa si tratta
Il giudice relatore del Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sul rito societario (d.lgs. n. 5/2003) in un giudizio promosso da un privato contro un istituto di credito per la dichiarazione di nullità di documenti di investimento in titoli azionari. La questione era sostanzialmente identica a quella già esaminata nell’ordinanza n. 404/2007.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice relatore del Tribunale di Napoli aveva sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (delega per la riforma del diritto societario) e degli artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte relativa al rito societario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, richiamando integralmente l’ordinanza n. 404/2007 con cui erano state decise questioni identiche del medesimo remittente, escludendo il dedotto nesso di subordinazione tra le due questioni prospettate in via principale e subordinata.
Il principio
La reiterazione di identiche questioni di legittimità costituzionale già dichiarate inammissibili non è ammessa; il giudice deve motivare le ragioni per cui la nuova rimessione supera i vizi della precedente e perché il nesso di subordinazione tra questione principale e subordinata sia effettivo.
Domande e risposte
Cosa si intende per questione principale e questione subordinata?
Nel giudizio incidentale, il rimettente può proporre più questioni: quella principale chiede l’incostituzionalità della norma in via diretta, mentre quella subordinata assume rilevanza solo se quella principale fosse respinta; le due questioni devono avere un effettivo nesso logico-giuridico.
Qual era il rito societario oggetto della questione?
Il d.lgs. n. 5/2003 aveva introdotto per le controversie societarie un procedimento speciale con uno schema processuale diverso da quello del c.p.c., con scambio di memorie scritte prima dell’udienza e rigorosa preclusione delle allegazioni tardive.
Il d.lgs. n. 5/2003 è ancora in vigore?
No: il rito societario speciale è stato abrogato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha reintrodotto il processo ordinario di cognizione anche per le controversie in materia societaria.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — disciplina la delega legislativa al Governo e i suoi limiti
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