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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum popolare abrogativo avente ad oggetto alcune disposizioni del decreto legislativo n. 533/1993 (testo unico legge elettorale del Senato), nella parte relativa ai collegamenti tra liste e all’attribuzione del premio di maggioranza alle coalizioni. La normativa di risulta, basata su liste non coalizzate, era immediatamente applicabile.
Di cosa si tratta
Sessantuno cittadini italiani avevano promosso un referendum per abrogare le norme della legge elettorale del Senato che consentono il collegamento tra liste e l’attribuzione del premio di maggioranza a una coalizione. L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva dichiarato la richiesta conforme alla legge. La Corte costituzionale era quindi chiamata a valutare l’ammissibilità del quesito referendario.
La questione di legittimità costituzionale
Il procedimento riguardava il controllo di ammissibilità ex art. 75 della Costituzione sul referendum avente ad oggetto le norme del d.lgs. n. 533/1993 relative ai meccanismi di coalizione e al premio di maggioranza per le elezioni del Senato. Nessun giudice rimettente: si trattava di giudizio referendario davanti alla Corte su richiesta dell’Ufficio centrale per il referendum.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle parti indicate degli artt. 1, 9, 11, 16, 17, 17-bis e 19 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533. La Corte ha rilevato che le disposizioni impugnate non rientrano tra quelle sottratte al referendum dall’art. 75 Cost. e non sono a contenuto costituzionalmente vincolato; il quesito presenta i requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, e la normativa di risulta è immediatamente applicabile. La Corte ha richiamato l’attenzione del Parlamento sull’inconveniente che potrebbe derivare dall’abrogazione, segnalando la possibilità di ritardarne l’entrata in vigore ai sensi dell’art. 37, terzo comma, l. n. 352/1970.
Il principio
Il referendum abrogativo di norme elettorali è ammissibile quando le disposizioni oggetto del quesito non hanno contenuto costituzionalmente vincolato, il quesito è omogeneo, chiaro e univoco, e la normativa di risulta dall’eventuale abrogazione è immediatamente applicabile senza creare un vuoto normativo insanabile.
Domande e risposte
Quali norme erano oggetto del referendum?
Le disposizioni del d.lgs. n. 533/1993 riguardanti i collegamenti tra liste, il premio di maggioranza alle coalizioni e i meccanismi di riparto dei seggi tra liste coalizzate per le elezioni del Senato.
Perché la Corte ha ritenuto ammissibile il quesito?
Perché le norme impugnate non sono costituzionalmente vincolate, il quesito è dotato di necessaria omogeneità e la normativa residua – basata sulle liste non coalizzate – sarebbe immediatamente applicabile alle elezioni.
Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?
La dichiarazione di ammissibilità apre la strada allo svolgimento del referendum popolare; il Parlamento può tuttavia intervenire con propria legge nel frattempo, e il decreto di abrogazione può entrare in vigore con ritardo fino a 60 giorni.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — disciplina il referendum popolare abrogativo e i relativi limiti di ammissibilità
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