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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 11 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

Di cosa si tratta

1. – Nel corso di un giudizio riguardante l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e relativa all’IRPEF dell’anno 2000, la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanza depositata il 14 luglio 2006 (r.o. n. 389 del 2007), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione – questioni di legittimità dell’art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156,

La questione di legittimità costituzionale

La questione aveva ad oggetto art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di, censurata in riferimento a art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con le.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della le

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 11 del 2008?

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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