Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 9 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione de. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

Di cosa si tratta

1. – La Regione Campania (reg. ric. n. 36 del 2006) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei riguardi di una pluralità di disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, suppl. ord. n. 211. In questa sede viene in rilievo la questione relativa al comma 88 dell’art. 1, che aggiunge il comma 6- ter all’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazion

La questione di legittimità costituzionale

La questione aveva ad oggetto articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione de, censurata in riferimento a art. 117, secondo comma, lettere e ), g ) e r ), della Costituzione. 9. – La Regione Campania, in prossimità dell’udienza pubbl.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: la Corte costituzionale riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate nei confronti di altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 9 del 2008?

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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