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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato sull’art. 13 della legge regionale campana sulla difesa del suolo, che rimanda alle intese interregionali per il funzionamento dei bacini dei fiumi Sele, Fortore e Ofanto. L’ipotizzata «legificazione» del contenuto dell’intesa non trovava riscontro nella struttura della norma.
Di cosa si tratta
La gestione dei bacini idrografici che attraversano più regioni richiede una governance condivisa. La legge regionale campana aveva recepito la disciplina statale (l. n. 183/1989) rinviando alle intese interregionali per il funzionamento dei bacini dei fiumi Sele, Fortore e Ofanto. Il Consiglio di Stato dubitava che, così facendo, la Regione avesse «legificato» il contenuto delle intese, con possibili violazioni del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 5 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo), in riferimento all’art. 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ha ritenuto non condivisibile la tesi del rimettente secondo cui la norma impugnata avrebbe «legificato» il contenuto delle intese interregionali: un’interpretazione del genere avrebbe implicato che ogni difetto dell’intesa si traducesse in incostituzionalità della legge regionale, e che le Regioni non potessero più modificare le intese una volta che la legge le avesse recepite. Mancava inoltre il rapporto di integrazione e specificazione che, secondo la giurisprudenza, consente l’impugnazione di disposizioni legislative come specificate da quelle di rango subordinato.
Il principio
Una norma regionale che rinvia alle intese interregionali per la disciplina di bacini idrografici non ne «legifica» il contenuto nel senso di renderlo immodificabile o di trasformare ogni vizio dell’intesa in incostituzionalità della legge; la questione fondata su tale premessa interpretativa è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Che cosa regolamenta la legge regionale campana n. 8/1994?
La legge attuava la disciplina statale sulla difesa del suolo (l. n. 183/1989) e stabiliva le modalità di funzionamento delle autorità di bacino idrografico in Campania, prevedendo il coordinamento con le altre Regioni per i bacini interregionali.
Perché il Consiglio di Stato riteneva violato l’art. 97 Cost.?
Il rimettente sosteneva che il rinvio alle intese avesse dato forza di legge regionale al contenuto di accordi interregionali, impedendo una gestione efficiente e imparziale dei bacini idrografici in violazione del buon andamento della PA.
La questione potrebbe essere riproposta?
Sì, con una diversa impostazione che superi il difetto di ammissibilità rilevato dalla Corte, ma la questione dovrebbe fondarsi su una diversa interpretazione del rapporto tra la norma regionale e le intese interregionali.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della PA, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.