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La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia in relazione alla questione sulla qualificazione delle ceneri di pirite come sottoprodotto non soggetto alla disciplina sui rifiuti. Dopo la rimessione, il decreto legislativo n. 4/2008 aveva modificato sostanzialmente la norma impugnata, eliminando il riferimento specifico alle ceneri di pirite.
Di cosa si tratta
Il Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) qualificava le ceneri di pirite come sottoprodotto, esonerandole così dalla disciplina sui rifiuti. Un procedimento penale per gestione illecita di rifiuti (deposito di ceneri di pirite) aveva spinto il Tribunale di Venezia a dubitare che questa qualificazione fosse compatibile con la normativa e la giurisprudenza comunitaria, che richiedono requisiti più stringenti per considerare un residuo di produzione come sottoprodotto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui qualifica le ceneri di pirite come sottoprodotto non soggetto alla disciplina sui rifiuti, indipendentemente dalle caratteristiche richieste dalla giurisprudenza comunitaria, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
Successivamente all’ordinanza di rimessione, il decreto correttivo d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto una nuova definizione di sottoprodotto ed eliminato il riferimento particolare alle ceneri di pirite, modificando in modo sostanziale il quadro normativo. La Corte ha pertanto restituito gli atti al giudice rimettente perché valutasse l’incidenza della nuova disciplina sul procedimento principale.
Il principio
Lo ius superveniens che modifichi sostanzialmente la norma oggetto della questione di legittimità costituzionale impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché questi valuti se la questione mantenga rilevanza alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Perché la qualificazione delle ceneri di pirite come sottoprodotto era controversa?
Perché la giurisprudenza comunitaria richiedeva, per considerare un residuo di produzione come sottoprodotto (anziché rifiuto), che esso fosse riutilizzato direttamente, senza trasformazione preventiva, come parte normale di un processo industriale. La norma italiana sembrava più ampia.
Come ha cambiato la situazione il d.lgs. n. 4/2008?
Ha introdotto una nuova definizione generale di sottoprodotto (art. 183, comma 1, lettera p) e ha eliminato la menzione specifica delle ceneri di pirite, modificando così sostanzialmente il quadro normativo.
Il d.lgs. n. 4/2008 ha risolto definitivamente la questione?
Non necessariamente. La Corte ha lasciato al giudice rimettente il compito di valutare se la nuova disciplina fosse compatibile con il diritto comunitario e se le ceneri di pirite in quel caso specifico ricadessero nella categoria dei rifiuti o dei sottoprodotti.
Norme collegate
- Art. 11 della Costituzione — apertura al diritto internazionale, parametro della questione
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispettare i vincoli comunitari, parametro della questione
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