Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni del Giudice di pace di Montebelluna sull’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 274/2000, relativo all’avviso delle condotte riparatorie nel decreto di citazione. Come nell’analoga ord. n. 81/2008, le ordinanze di rimessione difettavano di descrizione fattuale e motivazione adeguata.
Di cosa si tratta
Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, l’imputato può estinguere il reato mediante condotte riparatorie (risarcimento del danno, restituzione, eliminazione delle conseguenze del reato) ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000. Il Giudice di pace di Montebelluna ha dubitato che il decreto di citazione dovesse contenere, a pena di nullità, l’avviso di questa possibilità per non violare il diritto di difesa e il giusto processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Montebelluna ha sollevato, con tre ordinanze del 2006-2007, questione di legittimità dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che il decreto di citazione contenga l’avviso della possibilità di estinguere il reato con condotte riparatorie, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione mancavano di qualunque descrizione delle concrete fattispecie e difettavano di adeguata motivazione sia sulla rilevanza sia sulle ragioni del contrasto con i parametri costituzionali, secondo i medesimi criteri già applicati nell’ord. n. 81/2008.
Il principio
L’assoluta mancanza di descrizione delle fattispecie concrete e l’insufficienza della motivazione sulla rilevanza e sul contrasto con i parametri costituzionali costituiscono cause di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
In cosa differisce questa questione da quella dell’ord. n. 81/2008?
L’ord. n. 81 riguardava l’avviso dell’oblazione (pagamento di una somma), mentre questa ordinanza riguarda le condotte riparatorie (risarcimento, restituzione). Entrambe sono state dichiarate inammissibili per gli stessi vizi formali.
Cosa sono le condotte riparatorie nel procedimento davanti al giudice di pace?
Sono comportamenti dell’imputato diretti a eliminare le conseguenze del reato o a risarcire il danno, che possono determinare l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000.
Il giudice di pace può ri-sollevare la questione con motivazione adeguata?
Sì, la dichiarazione di manifesta inammissibilità non impedisce di riproporre la questione in modo corretto, con descrizione della fattispecie e motivazione puntuale sulla rilevanza e sull’incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.