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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla legge lombarda che disciplinava i centri di telefonia (phone center). Il TAR Brescia aveva impugnato le norme sui requisiti igienico-sanitari e sull’autorizzazione, ma – come emerso dall’esame del caso concreto – tali norme non avrebbero dovuto essere applicate nel giudizio principale, mancando così il requisito della rilevanza.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva emanato nel 2006 una legge per regolamentare i centri di telefonia in sede fissa (phone center), imponendo requisiti igienico-sanitari e strutturali molto dettagliati e prevedendo la revoca dell’autorizzazione per i gestori che non si adeguassero entro un anno. Il TAR di Brescia, investito del ricorso di alcuni gestori stranieri, aveva dubitato della legittimità di queste norme per possibile violazione della libertà di iniziativa economica e del principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, Brescia, ha sollevato questione di legittimità degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha rilevato che il provvedimento di sospensione impugnato nel giudizio principale era stato adottato sulla base del regolamento igienico anteriore alla legge regionale n. 6/2006, e che la competente amministrazione avrebbe potuto applicare la nuova legge solo alla scadenza del termine annuale previsto dall’art. 12. Il TAR quindi non avrebbe dovuto applicare le norme impugnate: le questioni erano manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando le norme censurate non sono quelle su cui deve fondarsi la decisione del giudizio principale; il rimettente deve verificare con rigore quali norme debba effettivamente applicare.
Domande e risposte
Che tipo di norme imponeva la legge lombarda sui phone center?
Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali molto dettagliati, con obbligo di adeguamento entro un anno per i centri già attivi, pena la revoca dell’autorizzazione.
Perché la norma era irrilevante nel giudizio principale?
Perché il provvedimento di sospensione impugnato dai ricorrenti era stato emesso prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 6/2006 e in base al previgente regolamento comunale di igiene.
La legge lombarda sui phone center era valida?
La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali, senza valutare il contenuto della legge regionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, parametro della questione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro della questione
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