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Un imputato aveva più volte chiesto la rimessione del processo (trasferimento ad altro tribunale), e il giudice di Udine dubitava che la norma che non sospende automaticamente il processo fosse incostituzionale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per un motivo procedurale: il giudice non risultava ancora tenuto ad applicare quella norma, perché la richiesta di rimessione non era nemmeno stata trasmessa alla Cassazione per la valutazione. In sostanza, il problema era prematuro e ipotetico, e quindi non poteva essere esaminato.

Di cosa si tratta

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 68 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 47, comma 2, ultima parte, c.p.p. come sostituito dalla l. 7 novembre 2002, n. 248 – nella parte in cui prevede la . La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: Art. 47, comma 2, ultima parte, c.p.p. come sostituito dalla l. 7 novembre 2002, n. 248 – nella parte in cui prevede la non sospensione del processo solo se la nuova richiesta di rimessione non è fondata su elementi nuovi
Parametro costituzionale: Artt. 3 e 111 della Costituzione
Giudice rimettente: Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Udine

La decisione della Corte

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione

Il principio

La questione è inammissibile per irrilevanza: il giudice a quo non risulta chiamato ad applicare la norma censurata, mancando la prova che la nuova richiesta di rimessione sia stata trasmessa alla Corte di cassazione e che il giudice abbia ricevuto notizia della sua assegnazione. La disposizione subordina l’obbligo di sospensione del processo a condizioni preliminari (assegnazione della richiesta alla Cassazione e fase qualificata del processo) che non risultano verificate nel caso concreto.

Domande e risposte

Quando il giudice è obbligato a sospendere il processo in caso di rimessione?

L’obbligo scatta solo quando la richiesta di rimessione è già stata trasmessa alla Cassazione e il processo ha superato una certa fase. Se la richiesta non è ancora stata inviata alla Cassazione, la sospensione non è dovuta.

Cos’è la rimessione del processo?

È il trasferimento di un procedimento penale a un tribunale diverso da quello originariamente competente, quando sussistono gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza. La Cassazione decide se accogliere la richiesta.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice di Udine non dimostrava di essere nella situazione in cui avrebbe dovuto applicare la norma contestata: senza prova che la richiesta fosse stata trasmessa alla Cassazione, la questione era ipotetica e prematura.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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