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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) in materia di trattenimento prolungato dello straniero. Le ordinanze di rimessione sono carenti nella motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Più giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), come sostituito dalla l. n. 271/2004, che prevede il reato di inottemperanza all’ordine di espulsione a carico dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore.
La questione di legittimità costituzionale
Più giudici rimettenti hanno impugnato l’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 1 della l. 12 novembre 2004, n. 271 (conv. del d.l. n. 241/2004), in riferimento a vari parametri costituzionali.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni per carenze motivazionali delle ordinanze di rimessione, che non illustravano adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle censure.
Il principio
La manifesta inammissibilità consegue all’insufficiente motivazione dell’ordinanza di rimessione: il giudice deve spiegare concretamente perché la norma sia applicabile nel giudizio e perché la questione non appaia manifestamente infondata.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter, del T.U. immigrazione?
Prevede un reato a carico dello straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, punito con la reclusione.
Perché le questioni erano inammissibili?
Le ordinanze non motivavano adeguatamente la rilevanza delle questioni nel giudizio pendente e non spiegavano la non manifesta infondatezza delle censure costituzionali.
La questione è stata poi riesaminata dalla Corte?
Sì, la norma è stata oggetto di successivi giudizi di costituzionalità in varie configurazioni, dato il carattere particolarmente controverso del sistema sanzionatorio in materia di immigrazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza della sanzione penale
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