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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) in materia di trattenimento prolungato dello straniero. Le ordinanze di rimessione sono carenti nella motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Più giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), come sostituito dalla l. n. 271/2004, che prevede il reato di inottemperanza all’ordine di espulsione a carico dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore.

La questione di legittimità costituzionale

Più giudici rimettenti hanno impugnato l’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 1 della l. 12 novembre 2004, n. 271 (conv. del d.l. n. 241/2004), in riferimento a vari parametri costituzionali.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni per carenze motivazionali delle ordinanze di rimessione, che non illustravano adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle censure.

Il principio

La manifesta inammissibilità consegue all’insufficiente motivazione dell’ordinanza di rimessione: il giudice deve spiegare concretamente perché la norma sia applicabile nel giudizio e perché la questione non appaia manifestamente infondata.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter, del T.U. immigrazione?

Prevede un reato a carico dello straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, punito con la reclusione.

Perché le questioni erano inammissibili?

Le ordinanze non motivavano adeguatamente la rilevanza delle questioni nel giudizio pendente e non spiegavano la non manifesta infondatezza delle censure costituzionali.

La questione è stata poi riesaminata dalla Corte?

Sì, la norma è stata oggetto di successivi giudizi di costituzionalità in varie configurazioni, dato il carattere particolarmente controverso del sistema sanzionatorio in materia di immigrazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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