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Ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Monza (sezione distaccata di Desio) contro la deliberazione del Senato che aveva scudato il senatore Iannuzzi da un processo per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del magistrato Caselli. Anche qui la Corte procede alla fase di merito dopo l’ammissibilità.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, stava giudicando il senatore Raffaele Lino Iannuzzi per diffamazione aggravata nei confronti di Giancarlo Caselli, ex Procuratore di Palermo, per un articolo pubblicato su Il Giornale il 3 maggio 2004. Il Senato aveva deliberato il 19 febbraio 2009 che si trattava di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, invocando l’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato, sostenendo che non sussisterebbe il c.d. nesso funzionale tra le dichiarazioni contenute nell’articolo e atti tipicamente parlamentari dello Iannuzzi, e che pertanto la deliberazione del Senato avrebbe illegittimamente sottratto alla giurisdizione penale ordinaria la cognizione del fatto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Ha accertato la legittimazione soggettiva di entrambi i poteri e l’esistenza di una materia di conflitto: il tribunale lamentava la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita a seguito di un esercizio ritenuto illegittimo del potere di dichiarare l’insindacabilità da parte del Senato.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni è ammissibile quando il giudice ricorrente lamenta che la delibera parlamentare di insindacabilità sia stata adottata in assenza dei presupposti costituzionali (nesso funzionale), così ostacolando l’esercizio della giurisdizione ordinaria su un fatto che, secondo il giudice, non rientra nella tutela dell’art. 68, primo comma, Cost.
Domande e risposte
Cosa si intende per nesso funzionale nell’insindacabilità parlamentare?
La giurisprudenza costituzionale richiede che le dichiarazioni extraparlamentari di un parlamentare siano la sostanziale riproduzione di atti tipicamente parlamentari (interrogazioni, discorsi in Aula, ecc.) per essere coperte dall’insindacabilità. Un articolo di giornale non basta da solo: deve rispecchiare contenuti già espressi in sede parlamentare.
In cosa si distingue il 289/2009 dal 288/2009?
Entrambe le ordinanze riguardano il senatore Iannuzzi e le stesse deliberazioni del Senato, ma sono promosse da tribunali diversi (Milano e Monza-Desio) e riguardano articoli giornalistici e persone offese in parte diverse. Le due cause – parallele – hanno percorso separatamente il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte.
Il conflitto di attribuzioni è un ricorso diretto del cittadino alla Corte?
No. Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato può essere proposto solo da organi costituzionali (tribunali, Camere, Governo, Presidente della Repubblica ecc.), non dai privati cittadini. I privati possono far valere i propri diritti nel processo ordinario, che si trova bloccato dalla delibera di insindacabilità.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare: parametro del conflitto di attribuzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.