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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Corte d’appello di Torino affinché rivalutasse la rilevanza della questione alla luce di due novità legislative sopravvenute: il d.lgs. n. 18/2009, che aveva esteso ai disabili stranieri titolari di permesso CE di lungo periodo il diritto alle prestazioni assistenziali, e l’entrata in vigore per l’Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (New York, 13 dicembre 2006).

Di cosa si tratta

Una cittadina albanese, madre di un minore disabile, titolare di permesso di soggiorno di durata superiore a un anno, si era vista negare l’indennità di frequenza (legge n. 289/1990) e l’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980) dall’INPS. La norma censurata – art. 80, comma 19, della legge finanziaria 2001 – limitava alcune provvidenze economiche agli stranieri con carta di soggiorno (oggi permesso CE di lungo periodo), escludendo chi avesse solo il permesso annuale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, per contrasto con obblighi internazionali in materia di non discriminazione dei minori disabili stranieri.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Due ius superveniens intervenivano a modificare il quadro normativo: il decreto legislativo 8 gennaio 2009, n. 3, aveva esteso le prestazioni assistenziali ai titolari di permesso CE di lungo periodo; la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità era entrata in vigore in Italia il 14 giugno 2009. Entrambi gli elementi imponevano al giudice a quo di riesaminare la rilevanza della questione nel caso concreto prima di procedere.

Il principio

Lo ius superveniens che modifica il quadro normativo di riferimento – inclusa l’entrata in vigore di convenzioni internazionali direttamente incidenti sulla materia – obbliga la Corte a restituire gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione sollevata alla luce del nuovo assetto normativo.

Domande e risposte

Uno straniero con permesso di soggiorno annuale aveva diritto all’indennità di frequenza nel 2009?

La questione era aperta. La norma originaria richiedeva la carta di soggiorno (ora permesso CE di lungo periodo), ma il d.lgs. n. 3/2009 e la Convenzione ONU del 2006 hanno modificato il quadro, rendendo necessaria una nuova valutazione giudiziale.

Cosa è la restituzione degli atti al giudice rimettente?

Non è una decisione nel merito: la Corte non dichiara la norma costituzionale né incostituzionale, ma rimanda al giudice che aveva sollevato la questione perché verifichi se, alla luce delle nuove norme, la questione è ancora rilevante nel processo principale.

Qual è il legame con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità?

La Convenzione, ratificata con la legge n. 18/2009, è entrata in vigore in Italia il 14 giugno 2009. Essa impone una normativa di favore per i disabili, inclusi i minori stranieri, influenzando l’interpretazione delle norme interne sulle prestazioni assistenziali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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