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La Corte costituzionale ha risolto i ricorsi di sette Regioni e della Provincia autonoma di Trento contro l’art. 61 del d.l. n. 112/2008, che imponeva tagli alle retribuzioni nel settore sanitario e riduzioni alla spesa universitaria. Ha dichiarato illegittimo il comma 17 nella parte in cui si applica all’Università della Valle d’Aosta e il comma 14 nella parte applicabile alle Province autonome di Trento e Bolzano. Ha invece respinto la gran parte delle censure delle altre Regioni, ritenendo le norme legittime espressione del coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
L’art. 61 del d.l. n. 112/2008 conteneva un ampio pacchetto di misure di contenimento della spesa pubblica: riduzione dei compensi ai dirigenti e ai sindaci delle strutture sanitarie regionali (commi 8 e 9), riduzione del contributo statale alle Università (commi 14 e 16, con misure che riguardavano anche l’Università della Valle d’Aosta), tagli alla spesa universitaria (comma 17), e altri interventi sulle retribuzioni nel settore pubblico. Sette Regioni e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato varie combinazioni di queste disposizioni, lamentando violazioni dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
I ricorrenti censuravano l’art. 61, in diverse combinazioni di commi, in riferimento agli artt. 117, 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La Provincia autonoma di Trento invocava anche le norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige. La Regione Valle d’Aosta denunciava la violazione dell’art. 48-bis del suo statuto speciale.
La decisione della Corte
Comma 17 (tetti alla spesa universitaria): illegittimo nella parte in cui si applica all’Università della Valle d’Aosta, interamente finanziata dalla Regione con fondi propri. Comma 14 (risorse sanitarie per riduzione ticket): illegittimo nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano, che finanziano interamente il proprio servizio sanitario senza contributo statale. L’effetto si estende anche alla Provincia di Bolzano. La Corte ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sul comma 8 (abrogato nel frattempo) e ha respinto la gran parte delle altre questioni, ritenendo le misure legittime nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica.
Il principio
Le misure statali di coordinamento della finanza pubblica – comprese le riduzioni di spesa che incidono sui bilanci regionali – sono legittime se lasciano alle Regioni margini di scelta su come conseguire gli obiettivi di risparmio. Non si applicano, tuttavia, alle autonomie speciali che finanziano integralmente con proprie risorse i settori oggetto del taglio: in quei casi, il presupposto del coordinamento finanziario (la partecipazione statale alla spesa) viene meno.
Domande e risposte
Perché l’Università della Valle d’Aosta è diversa dalle altre università?
Perché è finanziata esclusivamente dalla Regione Valle d’Aosta con risorse proprie, senza contributo statale. Di conseguenza, lo Stato non può imporre tagli a una spesa che non finanzia.
Cosa significa che le Province autonome finanziano “interamente” il proprio servizio sanitario?
Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del loro servizio sanitario senza alcun apporto a carico del bilancio statale (ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994). Non ricevendo fondi statali per la sanità, non hanno senso le misure di “cofinanziamento” di un’eventuale abolizione del ticket.
Le altre Regioni hanno perso tutti i ricorsi?
In larga parte sì. La Corte ha ritenuto che le riduzioni delle retribuzioni dei dirigenti sanitari e le misure connesse al ticket rientrassero nei legittimi poteri statali di coordinamento della finanza pubblica, che possono imporre obiettivi di risparmio alle Regioni purché non prescrivano in modo puntuale le modalità.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
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