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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 58, comma 2, del d.l. n. 112/2008, che stabiliva che la delibera del consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare costituisce variante allo strumento urbanistico generale senza necessità di verifiche di conformità agli atti di pianificazione regionale e provinciale. La norma violava la competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, introducendo una disciplina di dettaglio che non lasciava spazi al legislatore regionale.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 112/2008 aveva introdotto l’obbligo per Regioni ed enti locali di predisporre un “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” dei beni non strumentali. Il comma 2 dell’art. 58 prevedeva un meccanismo automatico: l’approvazione del piano da parte del consiglio comunale vale come variante allo strumento urbanistico generale, senza necessità di verifiche di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata (piani regionali e provinciali), salvo per i terreni agricoli e per le variazioni volumetriche superiori al 10%. Quattro Regioni (Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana) avevano impugnato questa disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni censuravano l’art. 58, comma 2, d.l. n. 112/2008 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. In materia di governo del territorio (competenza concorrente), lo Stato può fissare solo principi fondamentali, spettando alle Regioni la normativa di dettaglio. La disposizione impugnata, invece, stabiliva in modo puntuale e automatico l’effetto di variante urbanistica e le eccezioni a tale regola, bypassando il controllo di conformità regionale e provinciale senza che vi fosse un interesse unitario che giustificasse l’intervento statale di dettaglio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, d.l. n. 112/2008 (esclusa la sola proposizione iniziale sulla classificazione come patrimonio disponibile). La norma, stabilendo l’effetto di variante e le percentuali volumetriche specifiche, non si limitava a fissare criteri e obiettivi ma introduceva una disciplina dettagliata che azzerava il potere normativo regionale. Ha invece dichiarato inammissibili o non fondati diversi aspetti del comma 1 dello stesso art. 58.
Il principio
In materia di governo del territorio (competenza legislativa concorrente), la normativa statale deve limitarsi a prescrivere criteri e obiettivi, lasciando alle Regioni l’individuazione degli strumenti concreti. Una norma statale che, disponendo l’automatica validità come variante urbanistica di delibere comunali e escludendo il controllo di conformità alla pianificazione sovraordinata regionale e provinciale, nega qualsiasi spazio di intervento al legislatore regionale, viola l’art. 117, terzo comma, Cost.
Domande e risposte
Cosa è il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari?
Un documento che gli enti locali erano tenuti a predisporre elencando i beni immobili non strumentali all’esercizio delle loro funzioni istituzionali, da alienare o valorizzare. Aveva finalità di risanamento della finanza pubblica.
Perché era problematico che l’approvazione del piano valesse come variante urbanistica automatica?
Perché in materia urbanistica le Regioni hanno competenza legislativa concorrente e i piani territoriali regionali e provinciali costituiscono il quadro di riferimento per le scelte comunali. Rendere la delibera comunale sufficiente come variante – anche in contrasto con la pianificazione regionale – svuotava le competenze regionali.
Cosa si può fare con i beni immobili pubblici dopo questa sentenza?
La classificazione come patrimonio disponibile è rimasta valida (non era stata impugnata). Per le variazioni di destinazione urbanistica, occorre seguire le procedure previste dalle leggi regionali, che garantiscono il controllo di conformità con i piani sovraordinati.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di governo del territorio
- Art. 118 della Costituzione — attribuzione delle funzioni amministrative agli enti più vicini ai cittadini
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