Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il d.l. n. 112/2008 in materia energetica. L’art. 8, comma 3 (modalità delle procedure competitive per i giacimenti di idrocarburi marginali) e l’art. 10 (programmi del Ministero per il Fondo rotativo infrastrutture) violano il principio di leale collaborazione perché non prevedono un adeguato coinvolgimento delle Regioni. L’art. 7 (Strategia energetica nazionale) è invece non fondato: la partecipazione delle Regioni è già garantita dall’ordinamento vigente.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 112/2008 aveva introdotto nuovi strumenti di politica energetica: la Strategia energetica nazionale deliberata dal Consiglio dei ministri (art. 7), la procedura per assegnare a nuovi titolari i giacimenti di idrocarburi marginali non produttivi (art. 8) e la previsione che i fondi del Fondo rotativo per le imprese venissero assegnati prioritariamente ai progetti coerenti con i programmi ministeriali (art. 10). Le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna avevano impugnato queste norme sostenendo che incidevano su materie di competenza concorrente (energia, governo del territorio) senza prevedere adeguate forme di coinvolgimento regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni censuravano le norme in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (competenza concorrente in materia di energia) e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Chiedevano che le procedure per la Strategia energetica, l’assegnazione dei giacimenti marginali e i programmi infrastrutturali prevedessero l’intesa o il parere della Conferenza Stato-Regioni.

La decisione della Corte

Art. 7 (Strategia energetica): non fondata. La normativa vigente prevede già il coinvolgimento regionale, confermato dall’art. 27 della legge n. 99/2009. Art. 8, comma 3 (procedure competitive giacimenti marginali): parzialmente illegittimo. Il decreto ministeriale che fissa le modalità delle procedure competitive interseca materie di competenza concorrente; senza coinvolgimento regionale, viola la leale collaborazione. Art. 10 (Fondo rotativo infrastrutture): illegittimo nella parte in cui non prevede il parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi del Ministero dello sviluppo economico.

Il principio

Nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (energia, governo del territorio), gli atti statali che definiscono criteri e modalità operative devono prevedere forme di coinvolgimento regionale (intesa o parere) proporzionate all’impatto sulle competenze regionali. La mancata previsione di tali strumenti viola il principio di leale collaborazione sancito dalla Costituzione.

Domande e risposte

Cosa è la Strategia energetica nazionale?

Un documento di pianificazione deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che indica le priorità nel settore energetico per il breve e il lungo periodo. Oggi disciplinata dal d.lgs. n. 199/2021 e dai successivi aggiornamenti.

Cos’è un giacimento di idrocarburi marginale?

Un giacimento di gas o petrolio ritenuto economicamente non conveniente da sfruttare in via ordinaria. Il d.l. n. 112/2008 prevedeva procedure per assegnare questi giacimenti ad altri operatori, anche ai fini della produzione di energia elettrica.

Quando serve l’intesa e quando basta il parere delle Regioni?

La Corte ha distinto: per le procedure di assegnazione delle concessioni di giacimenti (che incidono sul governo del territorio) occorre un adeguato coinvolgimento che la legge deve determinare; per i programmi ministeriali del Fondo rotativo (dove concorrono competenze esclusive statali come la tutela della concorrenza) è sufficiente il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.