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La Corte costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana contro la Procura regionale della Corte dei conti, dichiarando che spettava allo Stato richiedere all’Assemblea regionale siciliana gli atti relativi a un parere reso dalla VI Commissione legislativa permanente su un atto aggiuntivo alla convenzione con la Croce Rossa Italiana. La Commissione aveva svolto una funzione amministrativa, non legislativa, e come tale era soggetta alla giurisdizione contabile.
Di cosa si tratta
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia, indagando su una possibile ipotesi di danno erariale relativa a una convenzione tra la Regione Siciliana e la Croce Rossa Italiana, aveva richiesto all’Assemblea regionale siciliana (A.R.S.) gli atti della VI Commissione legislativa, che aveva espresso un parere vincolante sull’atto aggiuntivo a quella convenzione. La Regione Siciliana aveva sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che l’attività della Commissione rientrava nelle funzioni parlamentari coperte dall’insindacabilità ex art. 6 dello statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Siciliana lamentava la violazione degli artt. 5, 68, 103, 116 e 122 della Costituzione, nonché degli artt. 4, 6 e 12 del regio decreto legislativo n. 455 del 1946 (statuto della Regione siciliana) e del regolamento interno dell’A.R.S. Sosteneva che il parere reso dalla VI Commissione fosse espressione della funzione di indirizzo politico dell’Assemblea nei confronti della Giunta, coperta dall’insindacabilità statutaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti, adottare le note istruttorie. L’attività svolta dalla VI Commissione non era riconducibile a funzioni legislative né di indirizzo politico: la Commissione aveva espresso un parere vincolante – previsto dalla legge regionale n. 36/2000 – su un atto aggiuntivo alla convenzione, approvandolo con emendamenti che la Giunta era tenuta a recepire. Si trattava quindi di un concorso all’azione amministrativa dell’esecutivo regionale, soggetto alla giurisdizione contabile.
Il principio
L’insindacabilità dei deputati regionali si estende alle funzioni tipicamente legislative e a quelle direttamente strumentali all’esercizio della funzione legislativa, nonché alle attività di genuino indirizzo politico. Non copre invece le attività amministrative che, pur compiute da organi dell’assemblea legislativa, consistono nel concorso all’azione provvedimentale dell’esecutivo: queste restano soggette alla giurisdizione della Corte dei conti.
Domande e risposte
Un parere della Commissione consiliare è sempre coperto da insindacabilità?
No. Dipende dalla natura del parere. Se esprime un orientamento politico di carattere generale dell’Assemblea verso la Giunta, può rientrare nelle funzioni di indirizzo politico e godere dell’insindacabilità. Se invece la Commissione partecipa a un procedimento amministrativo della Giunta rendendo un parere vincolante su un atto concreto (come nel caso in esame), l’attività è di natura amministrativa e soggetta a sindacato.
Cosa può chiedere la Corte dei conti a un’assemblea legislativa regionale?
Ai sensi dell’art. 74 del r.d. n. 1214/1934, la Corte dei conti può richiedere atti e documenti alle “autorità amministrative”. Per gli atti di natura amministrativa compiuti dagli organi dell’assemblea, la Corte ha ritenuto che la richiesta istruttoria sia legittima; non lo è invece per atti genuinamente legislativi o di indirizzo politico.
Questa decisione vale anche per i Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario?
I principi enunciati dalla Corte – distinzione tra funzioni legislative/di indirizzo e funzioni amministrative – sono di carattere generale e si applicano in modo analogo a tutti gli organi legislativi regionali, con le specificità che derivano dai rispettivi statuti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — potere legislativo regionale e suoi limiti
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e loro attribuzione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.