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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sugli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, c.p.p., che attribuiscono alla sentenza di patteggiamento efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione da parte dell’imputato. Il Consiglio nazionale forense riteneva irragionevole equiparare la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna dibattimentale ai fini disciplinari. La Corte ha respinto tale tesi.
Di cosa si tratta
Un avvocato aveva patteggiato una condanna a due anni di reclusione per reati fallimentari. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trieste lo aveva sospeso dall’esercizio professionale sulla base degli stessi fatti, ritenendo che la sentenza di patteggiamento facesse stato anche in sede disciplinare. L’avvocato ricorreva al Consiglio nazionale forense sostenendo che il patteggiamento, non essendo una condanna a seguito di dibattimento, non avrebbe dovuto avere quella efficacia preclusiva. Il CNF aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio nazionale forense ha censurato gli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Le censure riguardavano: (a) l’irragionevolezza di equiparare il patteggiamento (che non presuppone un accertamento positivo di responsabilità) alla sentenza dibattimentale di condanna; (b) la disparità di trattamento rispetto al giudizio civile e amministrativo, dove il patteggiamento non ha analoga efficacia; (c) la lesione del diritto di difesa dell’incolpato nel procedimento disciplinare.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Ha rilevato che: (a) il sistema normativo attuale è coerente perché equipara al patteggiamento anche la sentenza di giudizio abbreviato, creando una simmetria tra riti alternativi; (b) nel caso di assoluzione a seguito di richiesta di patteggiamento, la sentenza ex art. 129 c.p.p. ha pure efficacia di giudicato in sede disciplinare ma a favore dell’incolpato; (c) la differenza di regime rispetto al giudizio civile di danno è giustificata dalla natura pubblica del procedimento disciplinare e dall’identità soggettiva dell’imputato/incolpato; (d) scegliendo il patteggiamento, l’imputato accetta consapevolmente tutti gli effetti – favorevoli e sfavorevoli – che il legislatore vi ha collegato.
Il principio
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) ha legittimamente efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell’imputato. Questa scelta legislativa non è irragionevole né lesiva del diritto di difesa, poiché l’imputato che sceglie il patteggiamento accetta consapevolmente tutti gli effetti che la legge vi connette.
Domande e risposte
Un patteggiamento ha gli stessi effetti di una condanna dibattimentale?
In sede disciplinare davanti a pubbliche autorità: sì, dopo la legge n. 97/2001, per quanto riguarda l’accertamento del fatto, la sua illiceità penale e l’attribuzione all’imputato. In sede civile o amministrativa di danno: no, il patteggiamento non ha efficacia di giudicato (art. 651 c.p.p. rimasto invariato).
Chi può ancora difendersi in sede disciplinare dopo un patteggiamento?
L’incolpato non può rimettere in discussione i fatti accertati nel patteggiamento. Può invece contestare che quei fatti costituiscano illecito disciplinare, difendersi su aspetti che la legge disciplinare valuta autonomamente (es. gravità, sanzione proporzionata) e, ove previsto, chiedere la sospensione condizionale della sanzione.
Perché la norma non si applica allo stesso modo nel giudizio civile di danno?
Perché nel processo civile vi è una parte danneggiata che non ha avuto modo di partecipare al patteggiamento e che non può quindi vedersi vincolare dalle sue risultanze. Nel procedimento disciplinare, invece, il soggetto è lo stesso (l’imputato/incolpato), e la procedura disciplinare ha natura pubblica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
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