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La Corte dichiara l’incostituzionalità della legge regionale Molise n. 15/2008 sugli impianti eolici e fotovoltaici, per contrasto con la disciplina statale sulle energie rinnovabili e con il principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
La Regione Molise aveva emanato una legge per disciplinare l’insediamento degli impianti eolici e fotovoltaici, prevedendo vincoli localizzativi, distanze minime e procedure autorizzative più restrittive rispetto alla normativa statale. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che essa ostacolasse lo sviluppo delle energie rinnovabili e violasse la competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1 (lettere e, g, h, i, j, k, l, m, n), 3, 4 e 5 della legge regionale Molise n. 15/2008, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, per contrasto con il d.lgs. n. 387/2003 e le linee guida nazionali sulle energie rinnovabili.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4 e 5 della legge regionale n. 15/2008. Le disposizioni censurate introducevano restrizioni non previste dalla normativa statale, ostacolando l’insediamento degli impianti da fonti rinnovabili in contrasto con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e della direttiva comunitaria 2001/77/CE.
Il principio
Le Regioni non possono introdurre vincoli agli impianti di energia rinnovabile più restrittivi di quelli previsti dalla disciplina statale e dalle linee guida nazionali. La materia «energia» è di competenza concorrente e la legislazione regionale deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato, anche in attuazione degli impegni comunitari.
Domande e risposte
Perché la Regione non può restringere ulteriormente gli impianti rinnovabili?
La produzione di energia è materia di competenza concorrente Stato-Regioni. I principi fondamentali fissati dallo Stato (come la semplificazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni agli impianti rinnovabili) prevalgono sulla legislazione regionale. Le Regioni possono aggiungere solo elementi che non ostacolino l’interesse nazionale alle fonti rinnovabili.
Quali erano i vincoli più problematici della legge molisana?
La legge introduceva distanze minime obbligatorie dai centri abitati, dai beni culturali e paesaggistici, e da altre infrastrutture, in misura superiore a quanto previsto dalle linee guida statali, di fatto rendendo molto difficile individuare aree idonee all’installazione.
La sentenza ha avuto effetti pratici sugli impianti già autorizzati?
La dichiarazione di incostituzionalità non ha effetto sugli impianti già autorizzati e funzionanti. Incide sui procedimenti autorizzativi ancora in corso al momento della pronuncia, per i quali si applica la normativa statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente Stato-Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica e promozione dello sviluppo sostenibile
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