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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 210 c.p.p., sollevata dal Tribunale di Verbania, in quanto la motivazione del rimettente si fonda su premesse interpretative intrinsecamente contraddittorie.
Di cosa si tratta
L’art. 210 c.p.p. disciplina le modalità di assunzione della prova quando il dichiarante è imputato in un procedimento connesso. Il Tribunale di Verbania chiedeva se il giudice del dibattimento potesse autonomamente decidere di sentire un soggetto nelle forme dell’art. 210 c.p.p. anziché come testimone ordinario, anche in assenza di una formale iscrizione nel registro degli indagati.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Verbania ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, censurando l’art. 210 c.p.p. «nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di decidere le forme in cui assumere il dichiarante».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, rilevando che il rimettente aveva posto a fondamento della questione premesse interpretative intrinsecamente contraddittorie: da un lato aderiva all’orientamento che richiederebbe la previa iscrizione dell’indagato, dall’altro sosteneva una tesi incompatibile con tale premessa. La mancanza di una premessa interpretativa coerente rende inammissibile la questione.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve fondarsi su premesse interpretative coerenti. Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente descrive la portata della norma in modo contraddittorio, facendo dipendere il dubbio di costituzionalità da un’interpretazione che egli stesso non ha adottato univocamente.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 210 c.p.p.?
Regola l’esame nel dibattimento della persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato. Tale soggetto ha diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere e gode delle garanzie previste per l’imputato, a differenza del testimone ordinario.
Perché la premessa interpretativa era «contraddittoria»?
Il rimettente ha riconosciuto l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’art. 63, comma 2, c.p.p. (inutilizzabilità delle dichiarazioni), ma poi ha costruito la questione come se solo uno dei due orientamenti fosse valido, senza scegliere consapevolmente quale seguire.
Quali garanzie ha il dichiarante ex art. 210 c.p.p.?
Ha il diritto di essere assistito da un difensore, di essere avvertito della facoltà di non rispondere e non può essere costretto a deporre. Le sue dichiarazioni, se rese senza queste garanzie, sono inutilizzabili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza nella disciplina processuale penale
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e del contraddittorio nella formazione della prova
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