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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente di Santa Maria Capua Vetere affinché rivaluti la rilevanza della questione sull’emergenza rifiuti in Campania, alla luce dello ius superveniens che ha modificato le norme censurate.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 90/2008 aveva attribuito al Procuratore della Repubblica di Napoli e ai giudici del Tribunale di Napoli la competenza per tutti i reati ambientali commessi in Campania fino al 31 dicembre 2009, sottraendo la cognizione ai tribunali territorialmente competenti. Il GIP di Santa Maria Capua Vetere aveva dubitato della legittimità costituzionale di queste norme.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma (giudice naturale precostituito per legge), e 102, secondo comma, della Costituzione, censurando l’art. 3, commi 1, 2, 5 e 9, e l’art. 19 del d.l. n. 90/2008.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, rilevando che le norme censurate erano state nel frattempo modificate dalla legge n. 123/2008 (di conversione del d.l. n. 90/2008) e che il giudice doveva rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo testo normativo.

Il principio

Le deroghe alla competenza territoriale, introdotte per ragioni di emergenza, devono confrontarsi con il principio del giudice naturale precostituito per legge. Quando le norme censurate vengono modificate durante il giudizio costituzionale, gli atti sono restituiti al rimettente per una nuova valutazione.

Domande e risposte

Cosa prevede il principio del giudice naturale?

L’art. 25, primo comma, Cost. stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ciò significa che le competenze dei giudici devono essere fissate in modo generale e preventivo, non attraverso deroghe ad hoc per singoli procedimenti o categorie.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché le norme censurate erano cambiate durante il procedimento. Il giudice rimettente avrebbe dovuto valutare se la questione fosse ancora rilevante con il testo modificato. La Corte non si sostituisce al rimettente in questo giudizio di rilevanza.

I procedimenti già avviati a Santa Maria Capua Vetere potevano proseguire?

L’assegnazione al Tribunale di Napoli per le nuove competenze sollevava problemi anche per i procedimenti già in corso, tema su cui il rimettente era chiamato a rivalutare sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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