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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge finanziaria 2008, che aveva ridotto progressivamente il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza. La questione era stata sollevata dal TAR Sicilia in relazione a professori per i quali il collocamento fuori ruolo era già stato formalmente disposto.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) aveva progressivamente ridotto e poi abolito il periodo di fuori ruolo dei professori universitari che precede il pensionamento: da tre anni a due dall’1 gennaio 2008, a uno dall’1 gennaio 2009, e zero dall’1 gennaio 2010. Il TAR Sicilia aveva sollevato questione di legittimità in relazione a tre professori già collocati in fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo prima dell’entrata in vigore della nuova norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con tre ordinanze del 30 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si applicherebbe anche ai professori già formalmente collocati in fuori ruolo.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i tre giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza pronunciarsi nel merito della costituzionalità della norma.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando difetta di elementi essenziali — quali un’adeguata descrizione della fattispecie concreta o una sufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza — che permettano alla Corte di valutarne la fondatezza nel merito.
Domande e risposte
Cos’è il «fuori ruolo» per i professori universitari?
Il fuori ruolo è un periodo (in origine di tre anni) che precede il pensionamento definitivo del professore universitario, durante il quale il docente cessa le attività didattiche ordinarie ma può continuare a svolgere attività di ricerca e altri incarichi. La legge finanziaria 2008 ha progressivamente eliminato questo periodo.
Cosa contestavano i professori ricorrenti?
I professori sostenevano che, avendo già ricevuto un formale provvedimento di collocamento in fuori ruolo, avessero acquisito un diritto alla durata triennale del fuori ruolo che la nuova legge non avrebbe potuto ridurre retroattivamente senza violare il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Perché la questione era manifestamente inammissibile?
Per difetti dell’ordinanza di rimessione che non consentivano alla Corte di esaminare nel merito se l’applicazione retroattiva della riduzione del fuori ruolo ai professori già formalmente collocati in fuori ruolo violasse i principi costituzionali invocati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
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