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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato la insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Gasparri nei confronti del magistrato Woodcock. La Corte ordina la notifica alla Camera per la trattazione nel merito.

Di cosa si tratta

Il Tribunale ordinario di Roma ha impugnato la delibera della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità parlamentare (art. 68, primo comma, Cost.) delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri — all’epoca deputato — in una trasmissione radiofonica della RAI nel febbraio 2004, offensive nei confronti del sostituto procuratore Henry John Woodcock. Il Tribunale procedeva per diffamazione aggravata a mezzo radio.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice rimettente (Tribunale di Roma, monocratico) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sostenendo che la delibera della Camera non contenesse alcuna indicazione del nesso funzionale tra le dichiarazioni incriminate e le funzioni parlamentari, requisito indispensabile per la copertura dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Si trattava dunque di un atto parlamentare che avrebbe invaso le attribuzioni del potere giudiziario.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, in fase di ammissibilità, ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, ordinando la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati e disponendo gli adempimenti processuali per la trattazione nel merito. La decisione è interlocutoria: non si pronuncia ancora sulla fondatezza del conflitto.

Il principio

Il conflitto di attribuzione promosso da un giudice ordinario contro una delibera parlamentare di insindacabilità è ammissibile quando il ricorrente deduca in modo non manifestamente pretestuoso l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni coperte e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

Domande e risposte

Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È uno strumento costituzionale che consente a un organo statale di ricorrere alla Corte quando ritiene che un altro organo abbia invaso le proprie competenze. Nel caso in esame, il Tribunale contestava alla Camera di aver paralizzato il processo penale attraverso una delibera di insindacabilità priva di adeguata motivazione.

Cosa significa «insindacabilità parlamentare»?

L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Per operare, è però necessario un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

Qual è la differenza tra ammissibilità e fondatezza del conflitto?

L’ammissibilità verifica solo se il conflitto è astrattamente configurabile e non è manifestamente pretestuoso. La fondatezza, decisa in un secondo momento, stabilisce se la delibera della Camera abbia effettivamente leso le attribuzioni del giudice.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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