Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 547, della legge finanziaria 2006, che consentiva di applicare le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni in materia di giochi e apparecchi TULPS, anche per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. Il Tribunale di Lecce non aveva tenuto conto che la norma era stata modificata dalla successiva legge finanziaria 2007, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, era investito di un procedimento penale a carico di più imputati per la violazione dell’art. 110, comma 9, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) in materia di apparecchi e congegni da gioco. L’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) prevedeva — in deroga al principio della lex mitior — che per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore si continuassero ad applicare le disposizioni vigenti al tempo del fatto. Il rimettente sosteneva che tale deroga fosse incostituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Parametri: artt. 3, 10 primo comma, 25 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione. Rimettente: Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Nardò, ordinanza del 26 maggio 2008. Il rimettente aveva già proposto questione analoga (decisa con ord. n. 55 del 2008 per inammissibilità, per non aver considerato la modifica introdotta dalla finanziaria 2007).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente aveva riproposto la questione negli stessi termini dell’ordinanza precedente, dichiarata inammissibile, senza adeguatamente tenere conto della modifica normativa del 2006 introdotta dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), che aveva sostituito l’art. 110, comma 9, del TULPS. La Corte ribadisce che la valutazione della rilevanza deve essere aggiornata alla luce del quadro normativo vigente al momento della rimessione.

Il principio

Il giudice rimettente che ripropone una questione già dichiarata inammissibile deve confrontarsi con le ragioni che avevano determinato la precedente inammissibilità. Se tale inammissibilità era dipesa da una sopravvenienza normativa non considerata, il rimettente deve valutare la rilevanza della questione alla luce della nuova disciplina e non limitarsi a riproporre la questione negli stessi termini.

Domande e risposte

Cosa prevede il principio della lex mitior in materia penale?

La lex mitior è il principio per cui, quando la legge penale cambia tra il momento del fatto e quello della sentenza, si applica la legge più favorevole all’imputato. In materia penale è riconosciuto dall’art. 2 cod. pen. e, secondo la giurisprudenza della Corte, ha una copertura costituzionale derivante dall’art. 3 Cost. e dai principi internazionali richiamati dall’art. 117 Cost.

Cosa prevedeva l’art. 110, comma 9, del TULPS sugli apparecchi da gioco?

L’art. 110 del TULPS disciplina gli apparecchi e congegni da gioco installati nei pubblici esercizi. Il comma 9 sanzionava chi installava o gestiva apparecchi non autorizzati o non conformi alle prescrizioni tecniche. Le sanzioni sono state modificate più volte negli anni 2000-2007, rendendo complessa la valutazione della norma applicabile ai fatti antecedenti.

Perché il rimettente aveva già proposto la stessa questione in precedenza?

Il Tribunale di Lecce aveva già sollevato la questione nel 2007 (ord. n. 55 del 2008), ma la Corte l’aveva dichiarata inammissibile perché il rimettente non aveva considerato la sostituzione del comma 9 dell’art. 110 TULPS operata dalla finanziaria 2007. Il rimettente aveva poi riproposto la questione nel 2008, ritenendo che la modifica non incidesse sulla rilevanza, ma la Corte non ha condiviso questa valutazione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.