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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 299-318 e degli allegati I-V del d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) in materia di danno ambientale, sollevate dalle Regioni Calabria, Piemonte e Puglia. La disciplina statale sulla prevenzione e il risarcimento del danno ambientale è risultata compatibile con il riparto costituzionale di competenze.
Di cosa si tratta
La Parte Sesta del Codice ambientale (artt. 299-318) disciplina la prevenzione e il ripristino del danno ambientale in attuazione della direttiva europea 2004/35/CE. La normativa prevede un sistema di responsabilità dell’operatore che causa un danno ambientale significativo, con obbligo di adottare misure di prevenzione, di ripristino e di risarcimento. Tre Regioni hanno impugnato queste disposizioni, contestando una eccessiva centralizzazione delle funzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Calabria, Piemonte e Puglia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 299-318 e degli allegati I-V del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Si contestava in particolare la concentrazione in capo al Ministero dell’ambiente delle funzioni di prevenzione e ripristino del danno ambientale, con scarso coinvolgimento delle Regioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni esaminate. Ha ritenuto che la disciplina del danno ambientale rientri nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, in conformità con la direttiva europea 2004/35/CE che impone un sistema uniforme a livello nazionale. Ha altresì escluso violazioni del principio di leale collaborazione e dell’art. 76 Cost. La sentenza è stata depositata il 23 luglio 2009.
Il principio
La disciplina statale sulla prevenzione e il risarcimento del danno ambientale, dettata in attuazione di una direttiva europea che richiede uniformità a livello nazionale, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Le Regioni non possono rivendicare competenze in questa materia invocando il governo del territorio o la tutela della salute, quando la norma europea non lascia spazi di differenziazione territoriale.
Domande e risposte
Cosa si intende per «danno ambientale» nel Codice ambientale?
Il danno ambientale è qualsiasi deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali (specie e habitat protetti, acque, suolo) rispetto alle condizioni originarie. Non comprende qualsiasi impatto negativo sull’ambiente, ma solo quello significativo e causato da attività professionali elencate nell’allegato III al Codice.
Chi ha l’obbligo di risarcire il danno ambientale?
L’operatore, cioè chi svolge l’attività professionale che ha causato il danno, risponde ai sensi degli artt. 311-313 del Codice. La responsabilità è oggettiva per le attività elencate nell’allegato III, mentre per le altre attività è necessaria la colpa o il dolo.
Qual è il ruolo delle Regioni nella tutela del danno ambientale?
Le Regioni possono segnalare al Ministero dell’ambiente i casi di danno ambientale verificatisi nel loro territorio, ma le funzioni decisionali e di coordinamento rimangono in capo allo Stato, in coerenza con la direttiva europea che richiede un sistema centralizzato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente: parametro principale
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa: invocato per contrasto con i principi della legge delega n. 308/2004
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