Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Monza contro la Camera dei deputati per la delibera di insindacabilità relativa a dichiarazioni dell’on. Sgarbi verso due magistrati. Il Tribunale aveva depositato gli atti oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Di cosa si tratta

Il deputato Vittorio Sgarbi era imputato davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, per diffamazione continuata e aggravata nei confronti dei magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni, componenti del Collegio che aveva disposto l’arresto del senatore Lino Jannuzzi. Le frasi offensive erano contenute in articoli di stampa del novembre e dicembre 2002. La Camera dei deputati aveva deliberato, il 12 settembre 2007, che tali affermazioni rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (fase di merito), iscritto al n. 11 del registro conflitti 2008. Ricorrente: Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio. Resistente: Camera dei deputati. Il Tribunale sosteneva l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia di Sgarbi e la sua attività parlamentare, e chiedeva l’annullamento della delibera di insindacabilità.

La decisione della Corte

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Il Tribunale di Monza aveva ricevuto la comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità il 4 novembre 2008 e aveva notificato il ricorso alla Camera il 17 novembre 2008. Però aveva depositato il ricorso con la prova della notificazione presso la cancelleria della Corte il 22 dicembre 2008, ossia ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’ultima notificazione (che scadeva il 7 dicembre 2008). Il mancato rispetto del termine perentorio impedisce lo svolgimento del giudizio di merito.

Il principio

Il termine di venti giorni dalla data dell’ultima notificazione per il deposito del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità presso la cancelleria della Corte è perentorio. Il suo mancato rispetto rende il ricorso per conflitto di attribuzioni improcedibile, precludendo definitivamente il giudizio di merito, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un organo statale (come un tribunale) contesta che un altro organo (come il Parlamento) abbia menomato le sue attribuzioni costituzionali. Nel caso dell’insindacabilità parlamentare, il giudice penale chiede alla Corte di accertare se la delibera della Camera sia corretta.

Cosa prevede l’art. 68 della Costituzione sull’insindacabilità?

L’art. 68, primo comma, stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha chiarito in molte pronunce che l’insindacabilità si applica solo alle dichiarazioni rese nell’esercizio funzionale del mandato, non a quelle rese “fuori dalle mura” (extra moenia) del Parlamento.

Perché la Corte non ha potuto decidere nel merito?

Perché il Tribunale di Monza aveva perso il termine perentorio per depositare gli atti: la ricevuta postale dimostrava che il plico era stato spedito il 18 dicembre 2008, ma il termine scadeva il 7 dicembre. Il rispetto dei termini processuali è inderogabile anche nei giudizi costituzionali.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.