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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro alcune disposizioni della delibera legislativa siciliana in materia di controllo del sovrappopolamento faunistico nelle aree protette. L’Assemblea regionale siciliana aveva omesso le parti impugnate in sede di promulgazione, privando così il giudizio del suo oggetto.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato alcune disposizioni della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 23 ottobre 2008 (disegno di legge n. 103), concernente le norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita nelle aree naturali protette. Le disposizioni impugnate riguardavano i piani selettivi di cattura e abbattimento di fauna nelle aree naturali protette, incluse specie domestiche inselvatichite.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 23 ottobre 2008, n. 103. Parametri: artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché l’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana e interferenza nella materia penale. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso del 31 ottobre 2008.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Il Presidente della Regione siciliana aveva promulgato la legge omettendo le parti impugnate dal Commissario: tale omissione in sede di promulgazione esaurisce il potere promulgativo in modo definitivo e irreversibile, rendendo le disposizioni omesse prive di efficacia. Venuto meno l’oggetto del ricorso, il giudizio si estingue.

Il principio

Quando il Presidente della Regione promulga una legge regionale omettendo le parti che erano state impugnate dal Commissario dello Stato, le disposizioni omesse perdono ogni possibilità di acquistare efficacia. Il potere promulgativo, esercitato una sola volta in modo parziale, si esaurisce definitivamente: ciò rende privo di oggetto il giudizio costituzionale e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

È una figura prevista dallo Statuto della Regione siciliana (d.lgs. lgt. n. 455 del 1946). Rappresenta lo Stato nella Regione e può impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi regionali ritenute in contrasto con la Costituzione o con le norme di attuazione dello Statuto, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

Si tratta di una pronuncia di rito che chiude il giudizio senza decidere nel merito: accade quando, per una sopravvenienza (nel caso, la mancata promulgazione delle norme impugnate), il giudizio ha perso il suo oggetto. Non vi è una decisione sulla legittimità delle disposizioni originariamente impugnate.

Che cosa prevedevano le norme impugnate?

Prevedevano piani di cattura e abbattimento controllato di fauna selvatica — incluse specie domestiche inselvatichite — nelle aree naturali protette siciliane, quando il loro sovrappopolamento compromettesse l’equilibrio ecologico o costituisse un pericolo per l’uomo. Il Commissario contestava la compatibilità di tale disciplina con la normativa statale sulla tutela dell’ambiente e delle aree protette.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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