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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro alcune disposizioni della delibera legislativa siciliana in materia di controllo del sovrappopolamento faunistico nelle aree protette. L’Assemblea regionale siciliana aveva omesso le parti impugnate in sede di promulgazione, privando così il giudizio del suo oggetto.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato alcune disposizioni della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 23 ottobre 2008 (disegno di legge n. 103), concernente le norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita nelle aree naturali protette. Le disposizioni impugnate riguardavano i piani selettivi di cattura e abbattimento di fauna nelle aree naturali protette, incluse specie domestiche inselvatichite.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 23 ottobre 2008, n. 103. Parametri: artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché l’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana e interferenza nella materia penale. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso del 31 ottobre 2008.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Il Presidente della Regione siciliana aveva promulgato la legge omettendo le parti impugnate dal Commissario: tale omissione in sede di promulgazione esaurisce il potere promulgativo in modo definitivo e irreversibile, rendendo le disposizioni omesse prive di efficacia. Venuto meno l’oggetto del ricorso, il giudizio si estingue.
Il principio
Quando il Presidente della Regione promulga una legge regionale omettendo le parti che erano state impugnate dal Commissario dello Stato, le disposizioni omesse perdono ogni possibilità di acquistare efficacia. Il potere promulgativo, esercitato una sola volta in modo parziale, si esaurisce definitivamente: ciò rende privo di oggetto il giudizio costituzionale e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Domande e risposte
Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?
È una figura prevista dallo Statuto della Regione siciliana (d.lgs. lgt. n. 455 del 1946). Rappresenta lo Stato nella Regione e può impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi regionali ritenute in contrasto con la Costituzione o con le norme di attuazione dello Statuto, entro trenta giorni dalla loro approvazione.
Cosa significa “cessata la materia del contendere”?
Si tratta di una pronuncia di rito che chiude il giudizio senza decidere nel merito: accade quando, per una sopravvenienza (nel caso, la mancata promulgazione delle norme impugnate), il giudizio ha perso il suo oggetto. Non vi è una decisione sulla legittimità delle disposizioni originariamente impugnate.
Che cosa prevedevano le norme impugnate?
Prevedevano piani di cattura e abbattimento controllato di fauna selvatica — incluse specie domestiche inselvatichite — nelle aree naturali protette siciliane, quando il loro sovrappopolamento compromettesse l’equilibrio ecologico o costituisse un pericolo per l’uomo. Il Commissario contestava la compatibilità di tale disciplina con la normativa statale sulla tutela dell’ambiente e delle aree protette.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio naturale, parametro invocato nel ricorso
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, in particolare la lettera s) sull’ambiente
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