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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’art. 391-bis, primo comma, c.p.c. è dichiarato incostituzionale nella parte in cui non ammette la revocazione per errore di fatto contro le ordinanze con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile un ricorso. Chi è vittima di un errore percettivo della Cassazione ha diritto a un rimedio processuale.

Di cosa si tratta

L’art. 391-bis c.p.c. (come modificato dal d.lgs. 40/2006) disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto. Il problema era che tale rimedio non era esteso alle ordinanze con cui la Cassazione dichiara inammissibile un ricorso ai sensi dell’art. 375, primo comma, n. 1, c.p.c. La Corte di cassazione stessa aveva sollevato la questione: se essa erra percettivamente e dichiara inammissibile un ricorso che invece era ammissibile, il cittadino non ha alcun mezzo per rimediare.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 391-bis, primo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per le ordinanze pronunciate dalla Cassazione ex art. 375, co. 1, n. 1, c.p.c. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettente: Corte di cassazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 391-bis, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di revocazione per errore di fatto contro le ordinanze con cui la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. L’errore percettivo del giudice di legittimità che determina l’inammissibilità del ricorso priva irreversibilmente la parte del controllo di legalità garantito dall’art. 111, settimo comma, Cost., in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Il principio

L’errore puramente percettivo (svista, equivoco materiale) in cui incorra la Corte di cassazione nella lettura degli atti del proprio giudizio, quando determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso, deve poter essere rimediato attraverso la revocazione per errore di fatto. In assenza di tale rimedio, il diritto al controllo di legalità garantito dall’art. 111, co. 7, Cost. e il diritto di difesa ex art. 24 Cost. sono violati.

Domande e risposte

Cos’è la revocazione per errore di fatto?

È un rimedio straordinario (art. 395, n. 4, c.p.c.) che consente di rimettere in discussione una sentenza passata in giudicato quando il giudice è incorso in un errore meramente percettivo (svista) su un fatto risultante dagli atti di causa che ha determinato la decisione.

In cosa consiste l’errore percettivo della Cassazione?

È un errore materiale: il giudice ha letto male un atto, ha confuso date o parti, ha creduto che mancasse un documento che invece c’era. È diverso dall’errore di diritto (valutazione giuridica sbagliata), che è il tipico oggetto del ricorso per cassazione.

Dopo questa sentenza, come ci si può opporre a una ordinanza erronea della Cassazione?

Grazie alla pronuncia, è ora possibile proporre revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso le ordinanze della Cassazione ex art. 375, n. 1, c.p.c. che abbiano dichiarato inammissibile il ricorso per un errore di percezione degli atti interni al giudizio di legittimità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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